Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43802 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43802 Anno 2013
Presidente: LANZA LUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILARA VALENTIN GABRIEL n. 16/10/1991
avverso la sentenza n. 64/2013 del 23/9/2013 della CORTE DI APPELLO
DI MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha
0 I ìvto,sumiss39 ,concluso chiedendo t egelael ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 23 settembre 2013 la Corte di Appello di Milano decideva
sulla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 28
dicembre 2012 dal Tribunale di Segargea (Romania) nei confronti di Vilara
Valentin Gabriel, cittadino rumeno residente in Italia. Tale M.A.E. era basato
sulla sentenza di condanna per il reato di guida senza patente emessa dal
medesimo Tribunale il 12 settembre 2012. La Corte di Appello, rilevato che il
ricorrente aveva chiesto di scontare la eventuale condanna in Italia, accertata la
sua permanenza nel territorio nazionale quantomeno dal 2007, rifiutava, ai sensi
dell’art. 18 lett. r) legge m.a.e., la consegna del Vilara disponendo che il
predetto sconti in Italia la pena irrogata dalla sentenza della AG Rumena.
La Corte determinava in due anni di reclusione la pena da eseguire come
determinata dalla sentenza rumena che applicava il cumulo giuridico con fatti
giudicati da una diversa sentenza.
Avverso tale sentenza propone ricorso Vilara con atto a firma del proprio
difensore deducendo la nullità della sentenza per carenza di motivazione in

Data Udienza: 24/10/2013

ordine alla entità della pena da scontare in quanto la documentazione trasmessa
dall’autorità giudiziaria romena è confusa nell’indicare la pena da espiare,
indicata talora in due anni e talora in un anno, e la sentenza impugnata non
risolve tale incertezza.
Il ricorso è infondato.
Certamente la cattiva qualità linguistica della traduzione in italiano degli atti
della AG rumena, riportati nella sentenza impugnata per la parte di interesse,
comporta qualche difficoltà di lettura che, comunque, non impedisce di
individuare con certezza il contenuto della decisione anche quanto alla misura
della pena:
– per il reato di guida senza patente veniva disposta la condanna ad un
anno di reclusione.
– in conseguenza di tale condanna, veniva revocato il provvedimento
analogo alla sospensione condizionale della pena per la condanna ad anni due di
reclusione inflitta con la diversa sentenza del 30/6/2011 del medesimo Tribunale
di Segargea, passata in giudicato.
– Il giudice rumeno riteneva la sussistenza di un rapporto sostanziale
(assimilabile alla continuazione del nostro ordinamento) tra il reato di guida
senza patente ed i reati giudicati con la sentenza 30/6/2011 da ultimo richiamata
e disponeva, in conseguenza, il cumulo giuridico delle pene.
– Al fine di tale cumulo giuridico, la sentenza estera valutava le singole
pene per ciascuno dei reati per i quali si era proceduto con la precedente
sentenza del 30/6/2011 (due anni di pena detentiva per un reato e 20 giorni di
pena detentiva per un altro) e, unificati tutti i reati, determinava
conclusivamente la pena in quella complessiva di anni due di reclusione.
Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha determinato in tale misura di
due anni di reclusione la pena da scontare in Italia offrendo nel corpo della
motivazione i necessari elementi conoscitivi (mediante trascrizione del contenuto
tradotto degli atti dell’autorità giudiziaria romena di rilievo al fine di interesse). È
quindi superato sia il presunto vizio formale che, soprattutto, il dubbio
sostanziale sulla misura della pena da eseguire in base alla predetta sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Manda per li adempimenti di cui all’art. 22 legge M.A.E.
Rom osì deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2013
re estensore
P’

Stefano

‘il preside te
Luii La’n

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