Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43797 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43797 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BO GIANLUCA N. IL 02/04/1967
avverso la sentenza n. 1369/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ORBETELLO,
del 30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAI;„NDOLA;
lette/s tite le conclusioni del PG Dott. ityL4
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Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 09/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Bo Gianluca ricorre per cassazione la sentenza indicata in epigrafe,
resa ai sensi dell’art.444 cpp, che ha applicato nei suoi confronti la
pena per i reati ex artt.186 co.2 ° lett.c, co. 2sexies e 186bis co.3 °
D.L.vo 30/4/1992 n.285 (capo a); 186/7 e 186bis/6 D.Lv.30/4/1992 n.285
capo b) e 337 cp. (capo c) secondo la concorde richiesta delle parti,

in riferimento al primo reato e alla valutazione del rapporto di
connessione oggettiva ex art.221 c.d.s. tra l’illecito amministrativo e
quello penale, nel caso in esame inesistente, alla determinazione della
durata della sospensione della patente di guida, immotivatamente
calcolato in misura superiore al minimo edittale e sulla base del
cumulo materiale tra il delitto e la contravvenzione, non riconducibile
al caso in esame.

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che il giudice nello
applicare la pena concordata si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art.129 cpp., valutando la corretta
qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Stessa sorte merita la seconda censura, in quanto il massimo della
sanzione può essere raddoppiato nel caso di guida di automezzo
appartenente a persona estranea al reato, come esplicitamente rilevato
nella parte motiva della decisione.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di E 1.500,00.

P.

Q

2

M.

lamentando la violazione della legge penale e il difetto di motivazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 9/10/2013
siglier

t.

Il P esident

Il

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