Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4379 del 02/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4379 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPARANDEO LUIGI N. IL 31/10/1966
SPARANDEO ARTURO N. IL 11/03/1983
BOSCO QUIRINO N. IL 01/01/1967
avverso l’ordinanza n. 2192/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S colLekejec”: oug Eshm:9, 40k0 ›Q\N

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Data Udienza: 02/10/2014

Nell’interesse di Sperandeo Luigi e Sperandeo Arturo è stato presentato ricorso per i seguenti
motivi:
1. violazione di legge in riferimento all’art. 125 co. 3, 268 co. 3 c.p.p. : il P.M. , su sollecitazione
dei carabinieri, ha autorizzato , con decreto di urgenza del 24.9.2010 – convalidato dal Gip il
successivo 25 settembre- l’attività di captazione dei colloqui di Sperandeo Arturo con i familiari
nella casa circondariale di Benevento , disponendo che le operazioni di intercettazione ambientale
venissero effettuate , mediante il sistema MITO, con le apparecchiature già installate in quel
carcere.
Il P.M. —preso atto del trasferimento dell’indagato presso la casa circondariale di Salerno- stabiliva,
con decreto 28.9.2010, che le operazioni venissero eseguite mediante l’utilizzo della
apparecchiature ivi già installate ( di proprietà della M.G.L. di Contaldi Giuseppe) , lasciando
immutate le già disposte modalità esecutive.
I militari hanno ignorato queste disposizioni eseguendo le operazioni non con il sistema MITO,
con remotizzazione dell’ascolto presso la stazione dei carabinieri di Benevento, ma dalla sala di
ascolto della carcere di Salerno.Questa violazione delle disposizioni del P.M. fissate ex art. 268 co.
3 c.p.p, determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e la conseguente nullità
dell’ordinanza coercitiva su di esse basate.;
2. violazione di legge in riferimento all’art. 416 bis c.p. : il tribunale non ha fornito alcuna
motivazione sulla gravità indiziaria in ordine al reato associativo , non avendo rilievo il richiamo ad
un’ordinanza custodiale a carico dei fratelli Sperandeo in ordine al reato di estorsione aggravata ex
art. 7 L.203/1991, non per loro appartenenza ad associazione mafiosa, ma per impiego di modalità
camorristiche. La chiamate in correità a carico di Sperandeo Luigi sono generiche e risalenti nel
tempo.
Nell’interesse di Quirino Bosco è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 297 co. 3 c.p.p. : il Bosco è stato
privato della libertà per una tentata rapina in danno dell’imprenditore Barletta, commessa il
2.7.2012, che , in base alle intercettazioni telefoniche, rientra nel programma dell’associazione di
cui al capo N sin dalla costituzione del sodalizio criminoso. Anche se si esclude la sussistenza della
continuazione tra il reato associativo e il reato fine, deve riconoscersi la sussistenza di una
connessione teleologica di cui all’art. 12 lett. c) c.p.p., atteso che la volontà di perpetrare il reato di
rapina ricorreva già al momento della consumazione del reato associativo.
Posto che dalle conversazioni intercorse tra Bosco ed altri sodali il 26.6.2012 emerge che gli
indagati stavano pianificando la rapina, tentata il 2 luglio successivo, è evidente che gli elementi a
carico del Bosco —posti a base della ordinanza cautelare 28.2.2014- erano a conoscenza degli

FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Napoli, con ordinanza 10.4.2014 ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza
applicativa della misura della custodia in carcere, emessa il 28.2.2014 dal Gip del tribunale di
Napoli, nei confronti di
– Sperandeo Luigi e Sperandeo Arturo , in ordine ai reati di partecipazione ad associazione
camorristica ,denominata clan Sperandeo, operante nella provincia di Benevento ( capo A della
rubrica) ;
– Sperandeo Arturo in ordine al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti (capo L) ;
– Bosco Quirino in ordine al reato di partecipazione ad associazione a delinquere, finalizzata a
commettere rapine in danno di istituti di credito, operanti in Benevento e provincia, accertata dal
maggio 2012 con condotta perdurante

Il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di Sperandeo Luigi e Sperandeo Arturo è
fondato.
Il P.M. presso il tribunale di Napoli , con decreto di urgenza 24.9.2010- convalidato il 25.9.2010
dal Gip del tribunale di Napoli – correttamente disponeva la registrazione delle conversazioni tra
l’indagato Sperandeo Artuto e i propri familiari nella sala colloqui della casa circondariale di
Benevento, con le seguenti modalità :
le operazioni
di intercettazione (consistenti nell’immissione nella memoria informatica
centralizzata (server), dei dati captati nella centrale dell’operatore) dovevano essere effettuate “per
mezzo delle apparecchiature già presenti all’interno della sala di ascolto di questa Procura, con
sistema MITO”;
le operazioni di remotizzazione ) dovevano essere eseguite negli uffici di polizia giudiziaria dei
carabinieri di Benevento ( cfr S.U,sentenza n.36359 del 26/06/2008,Rv.240395)
A seguito dell’avvenuto trasferimento dell’indagato presso la casa circondariale di Salerno Fuomi,
il rappresentante della pubblica accusa stabiliva, con decreto 28.9.2010, che le operazioni di
registrazione fossero eseguite per mezzo delle apparecchiature ivi installate, “restando immutate,
per il resto, le disposte modalità esecutive”.
Emerge in maniera netta che senza alcuna giustificazione sono state modificate tutte le modalità di
esecuzione delle operazioni di intercettazione , nel senso che- come ammette il tribunale del
riesame- sono state effettuate direttamente presso la struttura penitenziaria, con apparecchiature in
noleggio, in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla suindicata decisione delle Sezioni
unite, secondo cui “condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che la
‘registrazione’ – che consiste nell’immissione nella memoria informatica centralizzata (server), dei
dati captati nella centrale dell’operatore telefonico – sia avvenuta per mezzo degli impianti installati
in Procura, anche se le operazioni di “ascolto”, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati
siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria.”
Le modalità delle operazioni ,previste nel decreto di urgenza 24.9.2010, convalidato il 25.9.2010
sono state disattese senza alcuna specifica giustificazione, né tale carenza motivazionale può essere
ovviata con il generico richiamo, compiuto dall’ordinanza impugnata, a profili tecnici legittimanti
la deroga alle previste disposizioni,posto che di essi,allo stato, non vi è traccia.
Deve quindi concludersi che il ricorso presentato nell’interesse degli Sperandeo risulta fondato e
che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, finalizzato alla formulazione di
adeguata motivazione e alla verifica eventuale dell’autonoma efficacia persuasiva di ulteriori
elementi ai fini della esistenza di base indiziaria, a norma dell’art. 273 c.p.p.

inquirenti già alla data dell’emissione della prima ordinanza del 6.7.2012 avente ad oggetto la
rapina. Va anche rilevato che sull’ipotesi di contestazione a catena di cui all’art. 297 co 3 c.p.p.
non ha alcun rilievo la circostanza che il procedimento in cui è stato emesso il primo
provvedimento coercitivo sia stato definito, come nel caso in esame, con sentenza di
patteggiamento divenuta irrevocabile il 12.2.2013.
2. violazione di legge in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari : il tribunale ha ritenuto
provato il pericolo di reiterazione , omettendo qualsiasi esame della personalità del Bosco , nonché
della distanza temporale tra la tentata rapina e il reato associativo . Non è stato tenuto conto che la
condotta partecipativa si è interrotta il 2.7.2012, data dell’arresto per il primo reato.. Il lasso
temporale intercorso tra i fatti, l’assenza di comportamenti criminosi dopo il 2.7.2012, la benevola
valutazione della sua personalità, formulata nel corso del primo processo, in cui fa sottoposto alla
misura degli arresti domiciliari, imponevano un più esaustivo esame delle esigenze cautelari e una
scelta di misura cautelare più proporzionata.

Il ricorso presentato nell’interesse di Bosco Quirino non è meritevole di accoglimento.
Quanto alla censura di carattere procedurale, le argomentazioni del tribunale del riesame ne hanno
dimostrato l’infondatezza, in quanto
a. i fatti di cui ai due provvedimenti cautelari sono oggetto procedimenti formalmente diversi :
tentata rapina,commessa in Benevento il 2.7.2012, in danno di un imprenditore, Barletta Alberto ,
per la quale il Bosco è stato arrestato in flagranza ed è stato sottoposto a misura carceraria con
ordinanza 5.7.2012; e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere una
serie di rapine in danno di istituti di credito ubicati in Benevento e provincia, dal maggio 2012 ,con
condotta perdurante;
b. è da escludere la retrodatazione del termine di durata della seconda misura coercitiva, in quanto
dalle indagini concernenti la formazione e la partecipazione all’associazione per delinquere è
emerso che i singoli fatti criminosi( la rapina ai danni del furgone portavalori in data 4.6.2012, la
tentata rapina in danno del Barletta entrambe sventate dalla polizia, e le altre condotte dello stesso
tipo oggetto della conversazione registrata 26.6.2012 ,intercorsa con altri due associati) erano
esaminati dal Bosco e dai correi in maniera disorganica ed estemporanea nelle modalità e nelle
prospettive di successo , per cui è da escludere che tra i fatti vi sia la connessione qualificata della
continuazione;
c. non risulta quindi che la volontà del Bosco di commettere il reato fine ricorresse già al momento
della consumazione del reato mezzo , ex art. 416 c.p.;
d. l’evoluzione e la costante integrazione del materiale indiziario a carico del Bosco sono stati
razionalmente considerati incompatibili dai giudici di merito con una programmata scansione
dell’utilizzo dei risultati delle indagini , finalizzata a una strumentale emissione di provvedimenti
coercitivi.
Quanto alla censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari, l’ordinanza ha messo in
incontestabile evidenza la fondatezza della negativa prognosi sui futuri comportamenti
dell’indagato, desunta razionalmente dalla pluralità degli obiettivi (istituti bancari, uffici postali)
del sodalizio di appartenenza , indicativa di concreto ed attuale pericolo di reiterazione . E’
pienamente coerente con queste considerazioni la conclusione sull’esclusiva idoneità della custodia
in carcere per far fronte a tale pericolo.
Il ricorso del Bosco va quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria effettuerà i dovuti adempimenti in relazione alle posizioni dei ricorrenti
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di Sperandeo Luigi e Sperandeo Arturo con rinvio per
nuovo esame al tribunale di Napoli. Rigetta il ricorso di Bosco Quirino e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Roma 2 .10 2014

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