Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4378 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 4378 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FENDERICO ROSARIO N. IL 07/07/1966
NUCERA GIOVANNA N. IL 24/06/1978
avverso la sentenza n. 6714/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sei)c)e.,Alcle,
che ha concluso per o \
A

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/06/2014

I ricorsi non meritano accoglimento.
Sotto il profilo procedurale , va rilevato che la querela è stata presentata dalla responsabile
dell’esercizio , Bettinelli Palmina Michela , titolare di procura speciale – rilasciata 1’1.6.2006 dal
consigliere delegato della G.S. spa – a presentare , ex art. 336 c.p.p. istanza punitiva a carico di
autori di reati in danno del supermercato . Va quindi rilevato che la suddetta Bettinelli„ pur
sprovvista di poteri di rappresentanza del proprietario del supermercato, aveva specifica
legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce ivi detenuta ed esposta
al pubblico(cfr sez. 4 ,n. 37932 del 28.9.2010; sez. 4 n. 41592 del 16.11.2010, rv 249416).
Sotto il profilo sostanziale, il collegio rileva l’esistenza sul punto di un contrasto di orientamenti
interpretativi . Secondo un orientamento giurisprudenziale —individuati la sottrazione e
l’impossessamento del bene altrui quali elementi costitutivi del furto, concettualmente e
cronologicamente distinti – la consumazione si realizza solo al momento di un autonomo e nuovo
possesso da parte dell’agente, quale autonoma disponibilità del bene sottratto . Pertanto il mero
prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema “self service”,
l’occultamento della cosa sulla persona e l’allontanamento senza pagare non realizzano la
consumazione del furto , allorché l’avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l’azione
furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera
di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso (cfr sez. 4 n. 38534 del 22.9.2010, rv 248863; sez. 5
,n.7042 del 22.12.2010. rv 249835; ) .In altri termini, se è indubbio che il passaggio attraverso le
casse del supermercato con la merce occultata sulla persona dell’agente costituisce, in linea
generale, prova dell’avvenuto spossessamento della cosa mobile altrui e della correlata e preventiva
sottrazione a chi la detiene, deve però anche considerarsi che possono verificarsi situazioni concrete
nelle quali, pur essendosi verificata la “sottrazione” del bene, tolto momentaneamente alla
disponibilità dell’originario detentore, può non essersi invece concretato lo “spossessamento”,
situazione quest’ultima che si verifica solo quando il titolare del diritto abbia perduto il possesso
della cosa, sottratta alla sua sfera di “vigilanza e di controllo diretto”, sicché egli non ne abbia più la
disponibilità autonoma.
Il collegio, esaminate le posizioni emerse nella camera di consiglio, ritiene di maggiore razionalità
e conformità alla normativa vigente il contrapposto orientamento che sostiene l’insussistenza di
qualsiasi distinzione tra sottrazione e spossessamento e la sufficienza —ai fini della consumazione

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26.4.2012, la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 4.7.08,emessa ex
art. 442 c.p.p. , dal tribunale di Como , con la quale Federico Rosario e Nucera Giovanna erano
stati condannati , previa concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. , alla pena di 4 mesi di
reclusione ed € 400 di multa per il delitto di furto consumato in un supermercato.
Gli imputati hanno presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all’art. 56 c.p. : dal verbale di sommarie informazioni rese
dal direttore del supermercato e di altra persona addetta al controllo , risulta che gli
imputati furono osservati costantemente mentre introducevano alcuni prodotti all’interno di
una borsa. Questo controllo si protrasse fino al momento in cui oltrepassarono la barriera
delle casse. Pertanto ,i1 delitto di furto non può dirsi consumato, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale, che ritiene la sussistenza del tentativo se il detentore dei
beni ha seguito e controllato, ancor prima della sottrazione, tutta l’azione furtiva, in modo
da poterla interrompere in qualsiasi momento ;
2. violazione di legge in riferimento all’art. 122 c.p.p.: la querela è stata presentata da persona
che si è qualificata come “procuratore ad litem”,senza che nell’atto di procura fosse indicata
la competenza di proporre istanza punitiva nei confronti degli imputati. Risulta quindi
violato l’art. 122 c.p.p., secondo cui la procura deve , a pena di inammissibilità, contenere la
determinazione per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce . Ne consegue che manca la
condizione di procedibilità per esercitare l’azione penale nei confronti dei ricorrenti.

I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 24.6.2014

del furto – della amotio ,intesa come rimozione della cosa dal luogo in cui si trova. In questo
orientamento interpretativo è la decisione della sezione 5 del 7 febbraio 2013, n. 20838, Fomella,
Rv. 256499, che ha affermato il principio di diritto così massimato:
“Integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando
la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando
che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della
sorveglianza”.(cfr. sez 2 n. 17420 del 16.12.1988 rv 182848 , secondo cui il momento consumativo
del furto coincide “con l’acquisita disponibilità ,anche se per un breve periodo, dell’oggetto
conseguente allo spossessamento del detentore…nessuna influenza esercita sull’avvenuta
consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l’agente nell’iter criminoso e
recuperare la refurtiva ” Principio che è stato affermato nel recente passato — per limitarsi alle
pronunzie massimate — anche da: Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 7086, Marin, Rv. 249842; Sez. V, 13
luglio 2010, n. 37242, Nasi e altro, Rv. 248650; Sez. V, 8 giugno 2010, n. 27631, Piccolo, Rv.
248388; Sez. V, 9 maggio 2008, n. 23020, Rissotto, Rv. 240493.
In particolare, la motivazione della sentenza Rissotto, evidenzia che la sorveglianza “culmina” nel
passaggio obbligato della cassa da parte del cliente, che è autorizzato a portare con sé, sino a quel
limite, la cosa prelevata dagli scaffali, e che la condotta di sottrazione si attua sicuramente nel
momento in cui il cliente non mostra alla barriera la merce per il pagamento del prezzo. L’illecito
impossessamento consegue quindi “istantaneamente” all’occultamento della merce e all’atto del
superamento della suddetta barriera, non incidendo in alcun modo sul momento consumativo del
reato il monitoraggio dell’agente svolto sino a quel momento da parte del personale dell’esercizio,
anche quando lo stesso intervenga subito dopo impedendo così l’asportazione definitiva del bene.

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