Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43778 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 43778 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIA MAURIZIO N. IL 07/12/1967
avverso l’ordinanza n. 389/2010 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
lette/sente le conclusioni del PG Dott. 0910,
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/10/2013

Con ordinanza del 26 febbraio 2013, il Tribunale di Caltagirone, quale giudice
del dibattimento, ha respinto la richiesta di restituzione della somma di euro 58.000
sottoposta a sequestro probatorio nell’ambito del procedimento pendente nei
confronti di RAIA Maurizio, rilevando che l’istanza costituiva una riproposizione di
altre già proposte e rigettate.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, il quale deduce che
la nuova richiesta si fondava sul fatto che, atteso l’oggetto del sequestro, lo stesso
dovesse essere convertito nel sequestro preventivo, non potendosi ipotizzai è che la
somma sequestrata rappresentasse corpo del reato o cosa ad esso pertinente.
Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto la giurisprudenza di questa
Corte ha reiteratamente messo in luce che l’ordinanza con la quale il giudice
dibattimentale rigetti la richiesta di restituzione di beni sottoposti a sequestro
probatorio può essere impugnata, a norma dell’art. 586 cod. proc. pen., non
autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di
giudizio, in quanto l’art. 263 cod. proc. pen. non detta regole speciali circa la
impugnazione delle ordinanze dibattimentali (Cass., Sez. III, n. 2878 del 30
novembre 2007; Cass., Sez. II, n. 18114 del 13 aprile 2005) né risulta in alcun modo
evocabile la disciplina dettata dall’art. 325 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013
estensore

I ui sidente

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