Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43774 del 16/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43774 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORRELLI LORENZO MARIA N. IL 24/05/1983
avverso la sentenza n. 1045/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 18/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. TITO GARRIBBA
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Maria
Giuseppina FODARONI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio sulla determinazione
della pena e rigetto nel resto.

Data Udienza: 16/10/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

BORRELLI Lorenzo Maria ricorre contro la sentenza d’appello spe-

cificata in epigrafe, che, esclusa la recidiva contestata, confermava la condanna a mesi
sei di reclusione per il reato previsto dall’art. 337 cod. pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, censurando che il giudice abbia disatteso le sue di-

ché abbagliato dalla luce del sole;
2.

violazione dell’art. 597, comma 4, cod.proc.pen., perché la corte distrettuale,
esclusa la recidiva ritenuta dal primo giudice equivalente alle attenuanti generiche, non ha corrispondentemente ridotto la pena inflitta.

§2.

Il primo motivo di ricorso è, da un lato, manifestamente infonda-

to, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limita a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare
in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il secondo motivo è, invece, fondato, perché, una volta esclusa la recidiva,
le attenuanti generiche, la cui operatività era neutralizzata dal giudizio di equivalenza,
hanno riacquistato piena efficacia, cosicché alla pena inflitta doveva essere apportata
la corrispondente riduzione.
La sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, deve dunque
essere annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’appello affinché applichi la riduzione di pena per le attenuanti generiche.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra
sezione della Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto; rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 16 ottobre 2014.

chiarazioni, secondo cui non si era arrestato all’intimazione dei carabinieri per-

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