Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43759 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 43759 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OBINU MANUEL N. IL 01/10/1988
avverso la sentenza n. 1980/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EU 6 6 ts. O 5
a
vt ss k e> L L I Tice
che ha concluso per i,

Udito, per la parte

ile, l’Avv

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Data Udienza: 15/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Obinu Manuel ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma, in data 16-5-2013, con la quale è stata confermata, in punto
di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai
delitti di cui agli artt. 337 e 582- 585 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 61 n. 2 cod.
pen. e vizio di motivazione, poiché l’imputato ha posto in essere una reazione

condotta, ingiusta ed eccessiva, dell’operante, che ha strattonato con forza il
ricorrente, afferrandolo per il collo e per la maglietta, dopo avergli messo una
mano sul volto. Manca dunque l’aggravante del nesso teleologico, onde il reato
di lesioni è improcedibile per mancanza di querela.
2.1.11 secondo motivo si appunta invece sulla recidiva, che non è stata
esclusa dalla Corte, sulla base del semplice rilievo che “non vi era motivo” per
escluderla,nonostante essa si fondi su un unico precedente penale, inerente ad
un delitto tentato, per il quale è stata scontata la pena, in parte in carcere, in
parte agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare. Dunque il
comportamento, del tutto corretto, dell’imputato ne dimostra la totale mancanza
di pericolosità, onde ingiustificatamente esso non è stato tenuto in
considerazione dalla Corte d’appello.
2.2.Con il terzo motivo, si lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche, nonostante l’assenza di una concreta esperienza criminale
dell’imputato; la condotta circoscritta ad un brevissimo lasso di tempo; il
comportamento processuale improntato ad una piena collaborazione;la sincera
resipiscenza del ricorrente, che ha porto le sue scuse per il comportamento
tenuto.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette
da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato
del vizio di motivazione,infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello
di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
1

istintiva,assolutamente non premeditata e non intenzionale, a fronte della

ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi,dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke, Rv.
203428).
1.1. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come, mentre gli

abbia continuato ad inveire nei confronti del Falcone e,all’improvviso, abbia
colpito quest’ultimo con una testata al volto, quando l’intervento del pubblico
ufficiale non si era ancora concluso. Deve perciò ritenersi che, come le
minacce,anche l’atto di violenza sia stato posto in essere per opporsi
all’intervento del Falcone, con conseguente sussistenza del nesso teleologico.
1.2.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque
enucleabile una attenta analisi della regiudicanda,avendo i giudici di secondo
grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in
nessun modo censurabile,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di
apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema
può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni
probatorie,giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la
conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con
una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di
legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).

2. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla recidiva e al
giudizio di valenza sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del
giudice d’appello, che ha comunque ridotto la pena, è senz’altro da ritenersi
adeguata,avendo la Corte territoriale sottolineato come l’imputato abbia
scontato, in carcere, parte della pena inerente alla precedente condanna, non
traendo dall’esperienza alcun insegnamento e mostrando, con il nuovo reato,una
maggiore pericolosità sociale. Neppure, a giudizio della Corte di merito ,sono
ravvisabili motivi per dichiarare prevalenti le attenuanti generiche, non
apparendo sufficienti le tardive scuse porte dall’imputato,che,peraltro,ha già
2

operanti cercavano di riportare alla tranquillità i toni della discussioneXimputato

fruito della declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche in occasione
della precedente condanna.

3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art.
606,comma 3, cod. pen.,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità,in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso in Roma, ali’ udienza del 15-7-2014.

PQM

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