Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43758 del 22/09/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 43758 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
avverso l’ordinanza del 24/10/2014 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Foggia nei confronti di
Castelgrande Elena, nata ad Ascoli Satriano il 11/08/1964,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1. Castelgrande Elena ha patteggiato la pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione ed euro settecento di multa per il reato di concorso in riciclaggio (artt.
624 e 625, nnn. 2 e 7 cod. pen.), giusta sentenza del 20 gennaio 2014 del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il
22 marzo 2014.
Con la medesima sentenza è stato concesso all’imputata il beneficio della
sospensione condizionale della pena subordinato, a norma dell’art. 165, primo

Data Udienza: 22/09/2015

comma, cod. pen., alla pubblicazione della sentenza sul sito Internet del
Ministero della giustizia entro sessanta giorni dal passaggio in cosa giudicata
della sentenza.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha presentato
istanza di correzione materiale della suddetta sentenza limitatamente alla sede e
al termine della disposta pubblicazione, chiedendo che essa fosse ordinata su un
giornale e non sul sito del Ministero della giustizia, non accessibile su richiesta di

L’adito Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, all’esito di
udienza in camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile l’istanza e ha
osservato: il caso non rientra tra quelli per i quali è prevista la correzione della
sentenza a norma dell’art. 547 cod. proc. pen.; il procedimento per correzione di
errore materiale esclude il potere discrezionale del giudice, che, nel caso di
specie, invece sussisterebbe, essendo il giudice chiamato a valutare se la
pubblicazione prevista dall’art. 165 cod. pen. debba o meno raccordarsi a quella
disciplinata dall’art. 36 cod. pen., nell’ambito di un procedimento in cui le parti
avevano concordato la pena ma non il beneficio della sospensione della pena
subordinato all’obbligo di pubblicazione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il quale ha osservato
che il caso rientra tra quelli previsti dall’art. 547 cod. proc. pen.
Disponendo la pubblicazione della sentenza sul sito Internet del Ministero
della giustizia come condizione per fruire della sospensione condizionale della
pena, il Giudice avrebbe imposto all’imputata un obbligo impossibile da
adempiere, poiché la pubblicazione sul detto sito, ai sensi dell’art. 36 cod. pen.,
può essere richiesta solo dal Pubblico Ministero senza spese e non dal privato, né
è possibile un rapporto diretto tra condannato e Ministero della giustizia.
Il Giudice avrebbe erroneamente sovrapposto la disciplina della
pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno ai sensi dell’art.
165 cod. pen., che costituisce un obbligo da adempiere a spese dell’imputata in
un giornale indicato dal giudice, con la pubblicazione della sentenza sul sito
Internet del Ministero della giustizia quale sanzione accessoria eseguita su
richiesta esclusivamente del Pubblico Ministero e non della parte.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 16 marzo 2015, ha
concluso a favore dell’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

2

privato, con l’indicazione di un nuovo termine per l’adempimento.

A ragione ha addotto che, pur non ricorrendo alcuno dei casi di correzione
della sentenza previsti dall’art. 547 cod. proc. pen., sussiste l’errore denunciato
a norma dell’art. 130, comma 1, dello stesso codice, poiché il giudice ha confuso
la pubblicazione come pena accessoria con la pubblicazione come condizione cui
ancorare la sospensione condizionale della pena, e, comunque, l’eliminazione del
detto errore con l’indicazione di diverse modalità della pubblicazione non
comporta alcuna modificazione essenziale dell’atto e nessun aggravio per il

concessogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale
dell’atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del
contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa
valutazione del giudice (ex multís: Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv.
239249), e non anche alla rettifica delle modalità di esecuzione di una specifica
statuizione ove esse siano state indicate in termini tali da rendere impossibile
l’esecuzione medesima.
Nel caso di specie, la pubblicazione della sentenza è stata disposta a titolo di
riparazione del danno e ad essa è stato subordinato il beneficio della sospensione
condizionale della pena ai sensi dell’art. 165, primo ed ultimo comma, cod. pen.;
essa, dunque, è stata intesa e ordinata come obbligo da adempiere a cura del
condannato, entro uno specifico termine allo stesso assegnato (sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza), e non come sanzione accessoria da
eseguire d’ufficio ai sensi dell’art. 36 cod. pen.
L’individuazione della sede della pubblicazione della sentenza nel sito
Internet del Ministero della giustizia, benché imposta a titolo di riparazione del
danno e non prevista come sanzione accessoria, non comporta alcuna
valutazione riferibile all’obbligo cui il giudice ha inteso subordinare il concesso
beneficio della sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che
l’inesatta indicazione del sito pubblico invece della testata giornalistica in cui
eseguire, a cura del privato, la disposta pubblicazione può essere rettificata con
l’istituto della correzione dell’errore materiale, ai sensi della disposizione
generale di cui all’art. 130, comma 1, cod. proc. pen., pur non integrando alcuno
dei casi specificamente previsti dall’art. 547 cod. proc. pen. (conforme in caso
analogo: Sez. 3, n. 874 del 5/03/1998, De Stefano, Rv. 210744).
3

condannato, che al contrario si troverebbe nell’impossibilità di fruire del beneficio

Né tale rettifica comporta un aggravio per l’imputata, poiché, in assenza di
correzione, come è stato correttamente osservato dal Procuratore ricorrente e
dal Procuratore presso questa Corte, la condizione cui è stato subordinato il
beneficio diventerebbe impossibile e, con essa, anche la fruizione della
sospensione condizionale della pena.

2. Il provvedimento impugnato, avendo escluso l’emendabilità della

Repubblica ricorrente, deve essere annullato con rinvio allo stesso Giudice che lo
ha pronunciato, il quale si uniformerà alla presente decisione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Foggia.
Così deciso il 22 settembre 2015.

sentenza sul punto, è dunque illegittimo e, come richiesto dal Procuratore della

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