Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4374 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4374 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA,
nel procedimento a carico di
BAGNARELLI MANUEL SERGIO, N. IL 7.1.1986,
avverso la ordinanza n. 169/2013 pronunciata dal Tribunale di L’Aquila il
4/4/2014;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott.

Elisabetta Cesqui, che ha chiesto

l’annullamento senza rinvio del provvedimento, con restituzione degli atti al
Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice monocratico del
Tribunale di L’Aquila ha dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio
nei confronti di Bagnarelli Manuel Sergio per indeterminatezza del capo di
imputazione ed ha disposto la restituzione degli al P.M. in sede.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di L’Aquila deducendo l’abnormità del provvedimento sopra descritto per il fatto
di determinare una indebita regressione del procedimento alla fase antecedente
delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 21/10/2014

3. Il ricorso è fondato.
3.1. In via preliminare mette conto rammentare che non vi è alcun dubbio,
almeno a partire dall’intervento chiarificatore e nomofillattico svolto dal S.C. con
la decisione Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 – dep. 01/02/2008, P.M. in proc.
Battistella, Rv. 238239, che il provvedimento con cui il giudice dell’udienza
preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità
o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di
precisarla, è abnorme e come tale ricorribile per cassazione (da ultimo, anche

altri, Rv. 250494).
Si tratta di regola che, come già affermato da questa Corte (Sez. 3, n.
38940 del 09/07/2013 – dep. 20/09/2013, Pmt in proc. Mocellin e altri, Rv.
256382), non può che estendersi anche al caso in cui la indeterminatezza della
imputazione venga rilevata in dibattimento; in entrambi i casi, difatti, si è di
fronte alla imputazione elevata con l’esercizio della azione penale ed identica è la
limitazione per l’imputato della possibilità di difendersi a fronte di una
imputazione dal contenuto incerto; quindi, anche in tale caso, le medesime
ragioni di gestione del processo che ne garantiscano la ragionevole durata
impongono che non venga adottata una declaratoria di nullità se prima non si
svolge l’attività necessaria (l’invito al PM alla precisazione dell’accusa) a
rimuovere la causa di nullità (cfr. Sez. 6, n. 3742 del 27/11/2013 – dep.
28/01/2014, P.M. in proc. Bonanno, Rv. 258771).
Peraltro, nel caso di specie, oltre ad essere mancata la necessaria
interlocuzione tra il giudice ed il P.M. è anche occorsa la mancata considerazione
della precisazione dell’imputazione che era stata operata in sede di udienza
preliminare, quando con una correzione manuale erano stati corretti i quantitativi
di principio attivo presenti nelle sostanze indicate nell’addebito, eliminando la
palese incongruenza alla quale ha fatto riferimento il Tribunale per giustificare il
giudizio di indeterminatezza del capo di imputazione.
Peraltro, va anche rilevato che il giudizio di genericità o di indeterminatezza
dell’imputazione va compiuto non solo tenendo presente le espressioni lessicali
con le quali si è formalizzata la contestazione dell’illecito ma altresì operando,
quando occorrente, una integrazione tra gli enunciati e quanto emerge dagli atti
processuali in termini palesi (il che non significa non controversi o controvertibili;
Sez. 6, n. 11410 del 12/10/1993 – dep. 14/12/1993, Izzo, Rv. 196760 La
contestazione alternativa del reato nel capo di imputazione (nella specie: furto o
ricettazione) e la genericità del capo stesso non comportano nullità del decreto di
citazione, a norma dell’art. 412 cod. proc. pen. 1930, quando l’imputato sia
posto nella condizione di potersi difendere da ogni ipotesi delittuosa e di

Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011 – dep. 07/06/2011, P.M. in proc. Bianchini e

conoscere pienamente nell’interrogatorio o, comunque, nella fase istruttoria i
fatti addebitati. (Sez. 6, n. 11410 del 12/10/1993 – dep. 14/12/1993, Izzo, Rv.
196760)), poiché anche il requisito della chiarezza dell’imputazione assume
rilevanza per il suo carattere strumentale rispetto al più agevole, esteso ed
efficace esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 – dep.
04/02/2014, Russo, Rv. 258920, per la quale in tema di contestazione
dell’accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che
all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in

irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione
dell’esercizio del diritto di difesa).
Nel caso di specie non solo dal verbale di udienza non emerge la previa
interlocuzione del Giudice, volta a determinare per mano del P.M. una
precisazione della contestazione; ma neppure emerge, dalla motivazione del
provvedimento impugnato, la presa in considerazione degli atti disponibili
esplicitandone l’insufficienza in funzione chiarificatrice.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la
trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.10.2014.

modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è

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