Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43738 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43738 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IENNE LUCIANO N. IL 26/03/1949
avverso l’ordinanza n. ;53/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 17/07/2014

Considerato in fatto ed in diritto.

1.

Con ordinanza in data30.10.2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma

rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, mentre ammetteva IENNE
Luciano alla detenzione domiciliare, con obbligo di osservanza di prescrizioni; il Tribunale
riteneva di non poter esprimere, alla luce di precedenti penali del prevenuto una prognosi
di non recidivanza, per cui se valutava la prima più ampia misura inadeguata, riteneva che

dell’interessato.

2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’interessato pel
tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali: viene lamentato
un difetto di motivazione quanto alle ragioni ostative alla concessione della misura
dell’affidamento in prova ai servizi sociali, essendo stati valorizzati solo i precedenti penali
che sono risalenti nel tempo e quindi inadeguati a configurare un concreto ed attuale
pericolo di reiterazione. Così inadeguato è il discorso giustificativo ancorato alle pendenze
giudiziarie che sono indici inutilizzabili ai fini decisori. Per contro, secondo la difesa
andavano valutate le relazioni dei servizi sociali e le annotazioni dei carabinieri di Fiano
Romano che da entrambe le parti evidenziavano il positivo inserimento dello Ienne nella
società, avendo svolto attività lavorativa come amministratore della società CLELIS srl.

3. Il ricorso è inammissibile, fondandosi su motivi manifestamente infondati. Il
Tribunale ha congruamente operato la sua valutazione, ammettendo il prevenuto alla
misura intermedia, secondo il principio della gradualità, ancorandosi al fatto che il
prevenuto risultaVgravato da precedenti penali e da processi pendenti per fatti di reato
non sottovalutabili, pendenze la cui valutazione è ammessa al fine di un giudizio
prognostico. Il ricorso tende a stimolare una diversa valutazione fattuale che è preclusa
in detta sede.

Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

L

la detenzione domiciliare potesse contemperare le esigenze della collettività e

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma addì 17.7.2014.

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