Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43732 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 43732 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 12/07/2013

NR.15855\13

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CANNAVO’ Angelo, n. a Messina il 13\3\1982

avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio
Calabria del 28\12\2012 (n. 1187\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vincenzo
Geraci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

ì

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato lamentando la
erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione:
2.1. in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto
associativo. Invero la presenza di una struttura associativa non poteva essere desunta
dalla mera commissione dei reati fine, considerato che, nel caso di specie erano
provati rapporti del Cannavò solo con la Scruci Giuseppe e non con altri esponenti
calabresi.
2.2. in relazione alla affermata presenza della consapevolezza dell’indagato di
partecipare ad un’associazione, in assenza della prova dell’elemento psicologico del
reato, non desumibile da alcuna certa circostanza;
2.3. il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi della
commissione dei singoli episodi di traffico di droga, in relazione ai quali non era stato
fatto alcun sequestro ed il linguaggio delle intercettazioni non consentiva di dedurre
con certezza che si trattasse di traffici illeciti.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, preliminarmente va ricordato quali siano i
limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia cautelare. In particolare è
stato più volte ribadito che “l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo
spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive degli indagati, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute adeguate, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo
ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione delle misura cautelare e
del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto all’esclusivo
esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a
due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro di carattere negativo, il cui possesso
rende l’atto insindacabile: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative
che lo hanno determinato; 2) l’assenza nel testo dell’esposizione di illogicità evidenti,
ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento” (Cass. IV, n. 2050\96, imp. Marseglia, rv. 206104 ; Cass. Sez. III, Sentenza
n. 40873\2010, imp. Merja, rv. 248698).

Ciò premesso, nel caso di specie, il Riesame ha osservato che i gravi indizi di
colpevolezza emergevano dalle indagini svolte dal Commissariato P.S. di Siderno,
successivamente all’arresto di tale Scarfò Giovanni ad opera dei Carabinieri. Nel corso
di attività di intercettazione svolta nel 2007 e 2008, erano emersi numerosi episodi di
traffico di stupefacenti, in particolare l’acquisto di diverse partite di droga,
verosimilmente cocaina, da parte del Cannavò attraverso consegna fattagli
direttamente dal Scruci Giuseppe o attraverso la sua mediazione. In particolare i due
avevano costituito un’associazione per l’illecito traffico, la cui sponda calabrese
(Siderno) era affidata allo Scruci e quella siciliana (Messina) al Cannavò. L’esistenza
della struttura associativa si evinceva dalla ripetitività dei rapporti svolgentisi con
analoghe modalità e dal fatto che gli interlocutori principali raggiungevano le intese in
modo immediato, senza particolari spiegazioni e con l’utilizzo di uno sperimentato
2

1. Con ordinanza del 28\12\2012 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria
confermava la misura della custodia in carcere disposta con provvedimento del G.I.P.
del 4\12\2012 a carico di Cannavo’ Angelo per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 T.U.
309 del 1990.

3.2. In ordine alla censura relativa al valore indiziante delle conversazioni, va
ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale “In materia di
intercettazioni telefoniche, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle
conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di
merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri
della logica e delle massime di esperienza” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11794 del
11/02/2013 Ud. (dep. 12/03/2013), Rv. 254439); inoltre, un’interpretazione diversa delle
intercettazioni, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, è consentita solo in
presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne
abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti
decisiva ed incontestabile (Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11189 del 08/03/2012 Cc. (dep.
22/03/2012), Rv. 252190).

Nel cqso oggetto di giudizio la valenza indiziante delle conversazioni è stata
adeguatamente motivata dal giudice di merito, il quale ha dato atto che la riferibilità
dei dialoghi al traffico di stupefacenti era stata riscontrata attraverso le indagini e la
considerazione della sintonia con la quale gli interlocutori percepivano il significato
reale di frasi criptiche e fuori contesto. Nei motivi di ricorso, la difesa non ha rilevato e
censurato alcun travisamento della prova.
3.3. Quanto alle doglianze relative alla imputazione associativa, va rammentato anche
in tale caso il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Ai fini della
configurabilità dell’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti,
non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del
vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei
rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista
del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di
stupefacenti” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9061 del 24/09/2012 Ud. (dep. 25/02/2013) Rv.
255312; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40505 del 17/06/2009 Ud. (dep. 19/10/2009) Rv. 245282;
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25471 del 07/02/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 237002; Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 10781 del 13/12/2000 Ud. (dep. 16/03/2001) Rv. 218731).

Nel caso di specie il Cannavò si è reso protagonista di una pluralità di episodi di
traffico di stupefacenti, utilizzando il medesimo circuito criminale ed analoghe
modalità operative e sempre avendo come referente privilegia lo Scruci.
Le censure mosse dalla difesa all’ordinanza, pertanto, esprimono solo un dissenso
rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della
vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione del
provvedimento impugnato che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7 13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000,00.

3

linguaggio criptico. Tutto ciò era frutto di un reciproco affidamento e consuetudine di
rapporti che si spigava con l’esistenza di una consolidata organizzazione che
necessariamente doveva far leva, per l’importanza del traffico, su una pluralità di
adepti, tra i quali Scruci Antonio, Sgambelluri Francesco e Scarfò Giovanni; nonché a
monte, come fornitori, Nirta Francesco, Trimboli Rocco e Carbone Pasquale.
Quanto alle esigenze cautelari, osservava il Tribunale che l’indagato manifestava una
concreta pericolosità sociale, emergente dalla pluralità e gravità dei fatti commessi,
nonché dalla già patita condanna per art. 74 T.U. 309 del 1990.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, co. 10 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2013
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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