Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4373 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4373 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBERGHINA MARCELLO N. IL 16/01/1970
avverso l’ordinanza n. 78/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/sei:14e le conclusioni del PG Dott. “Ab ‘ 1) AttAlv~/ wek Ci°141-2A2

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Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 21/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Alberghina Marcello, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è dichiarata inammissibile
la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita per sedici giorni in
regime di detenzione carceraria e per novanta giorni in regime di arresti
domiciliari, in relazione al delitto di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio,
per il quale é stato mandato assolto con sentenza irrevocabile.
La Corte territoriale ha ravvisato la tardività della domanda, essendo trascorso

assolutoria e il momento di presentazione della istanza.

2.1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
rappresentando di non aver mai ricevuto comunicazione della pronuncia di
merito.

3.

L’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, con memoria scritta ha chiesto la conferma
dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen. la domanda di riparazione per l’ingiusta
detenzione deve essere proposta entro due anni dalla data di irrevocabilità della
sentenza.
Il provvedimento impugnato fa quindi correttamente riferimento alla data di
formazione del giudicato quale termine dal quale far decorrere il biennio utile alla
proposizione della richiesta di riparazione: nel caso che occupa la riparazione era
stata richiesta con istanza del 17.7.2013, facente riferimento alla detenzione
patita nell’ambito di procedimenti penali definiti rispettivamente con sentenza
irrevocabile il 24.10.2008 ed il 5.11.2008.
La circostanza dedotta dal ricorrente, di essere stato giudicato in contumacia,
non é quindi di per sé rilevante in questa sede, poiché non é in grado di
dimostrare l’erroneità dell’affermazione formulata dalla Corte di Appello in merito
alla data di formazione dei giudicati. I quali, com’é noto, si formano anche nei
processi contumaciali, solo occorrendo, in tal caso, la notifica dell’estratto
contumaciale.
E’ opportuno rammentare che l’imputato assente nel processo non ha diritto alla
notificazione dell’avviso di deposito della sentenza (cd. estratto contumaciale) e
dunque il giudicato si forma una volta spirato il termine per l’impugnazione, che
per lui decorre dalla data della pronunzia della sentenza (Sez. 1, n. 24116 del

2

un tempo superiore a due anni tra la data della irrevocabilità della sentenza

27/05/2009 – dep. 11/06/2009, Carcagnolo, Rv. 243972; Sez. 3, n. 15042 del
25/02/2009 – dep. 08/04/2009, Melise, Rv. 243269; Sez. 4, n. 22623 del
07/05/2008 – dep. 05/06/2008, Vergallo, Rv. 239894). Per l’imputato contumace
é prescritta invece la notificazione dell’estratto della sentenza ed il giudicato si
forma solo dopo tale notificazione, decorso inutilmente il termine per impugnare.
Il ricorrente, quindi, avrebbe dovuto previamente contestare, con il pertinente
mezzo processuale, la valida formazione del titolo esecutivo; e solo
successivamente, ove sussistenti le relative condizioni, instare tempestivamente

Il motivo dedotto con il ricorso non lascia emergere quindi alcun vizio del
provvedimento impugnato ed é pertanto inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma, che si ritiene equo liquidare in C 300,00, in favore della cassa
delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione
della causa di inammissibilità. L’Alberghina va inoltre condannato alla rifusione
delle spese in favore del Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro
1.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 300,00 a favore della cassa delle
ammende oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che
liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/10/2014.

per la riparazione della detenzione patita.

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