Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43719 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43719 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARDONE SALVATORE N. IL 12/03/1974
avverso la sentenza n. 6099/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 17/07/2014

Considerato in fatto ed in diritto.

1.

Con sentenza

emessa in data 30.4.2013 la corte d’appello di Napoli

confermava la condanna di CARDONE Salvatore per il reato di cui all’art. 9 I. 1423/1956,
inflitta dal gup del tribunale di Torre Annunziata, alla pena di anni uno, mesi uno e
giorni dieci di reclusione. Veniva fatto di rilevare che era risultato comprovato che
l’imputato aveva contravvenuto alle regole del vivere onestamente, violando le

guida di un ciclomotore in senso vietato e senza casco. Tale comportamento veniva
ritenuto correttamente valutabile come significativo di mancanza di volontà di rispetto
delle leggi e delle disposizioni tese ad assicurare la civile convivenza; veniva inoltre
ritenuta corretta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
considerato che il Cardone era recidivo specifico.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto personalmente ricorso per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare la corte sarebbe incorsa
in una nullità, non avendo accolto l’istanza di differimento dell’udienza, per impedimento
dell’imputato colto da colica renale il giorno stesso dell’udienza, condizione che la corte
aveva ritenuto non di assoluto impedimento, con l’adozione dei presidi antalgici, senza
valutare il carattere grave ed assoluto dell’infermità. In secondo luogo è stata dedotta
violazione dell’art. 125 cod.proc.pen. in punto trattamento sanzionatorio, non essendo
stati valutati i profili evidenziati dalla difesa a favore dell’imputato, quali la non gravità
del fatto, concernente solo violazione di norma a carattere amministrativo.

3.

Il ricorso è manifestamente infondato. La valutazione sulla gravità

dell’impedimento è questione di puro merito che non può essere contestata in questa
sede, a fronte di un percorso motivazionale che ha dato conto dei passaggi
argomentativi quanto alla inadeguatezza della certificazione prodotta, che non indicava
né ricovero ospedaliero, né necessità di riposo assoluto, né la sussistenza di uno stato
di infermità necessitante controlli, bensì una condizione di sofferenza riferita e la
somministrazione di terapia antalgica. Nell’ultima pagina della sentenza impugnata è
stato scritto che il

fatto andava valutato in termini di gravità in relazione alla

reiterazione di tali condotte, dimostrativa di una proclività a delinquere che impediva
l’esclusione della recidiva qualificata. Anche sul punto il percorso argomentativo è
assolutamente adeguato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
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prescrizioni a lui imposte f=te=weejeie=deckEecrizaagraWS, essendo stato sorpreso alla ts-4—

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma addì 17.7.2014.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

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