Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43714 del 25/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43714 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

Data Udienza: 25/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIELLARO PASQUALE N. IL 01/05/1980
avverso la sentenza n. 3726/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di LUCERA, del 23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

-)7

1. L’imputato MAIELLARO Pasquale ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione di
legge per l’errata applicazione della continuazione essendo stato escluso il delitto
di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, per la mancata concessione dell’attenuante
speciale ex art. 5 L. 895/1967 (armi) e delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto a valutare (oltre
ovviamente se sussistano cause di proscioglimento e se le stesse preesistano
alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi) se la pena sia legale
tenendo conto solo delle circostanze sia speciali che generiche oggetto dle patto
e, non anche di altre non esplicitamente rappresentate.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione di circostanze e di altri
istituti influenti sulla pena, quale la continuazione, non oggetto del patto , senza
precisare per quali specifiche ragioni dette disposizioni avrebbero dovuto essere
applicate nel momento del giudizio.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di I1i.iri affinché provveda
alla correzione dell’errore materiale concernente la rubrica della sentenza
impugnata laddove non sono stati riportati i capi d’imputazione correttamente
ritenuti nella formazione del patto tra le parti e su cui si è perfezionato l’accordo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00). 4.Dispone trasmettersi la sentenza impugnata al Tribunale di tlucersì affinchè
provveda alla correzione dell’errore materiale concernente l’imutazione.
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 25 settembre 2013.

osserva

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