Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43714 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43714 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SELVAGGIO MARIO N. IL 29/03/1975
avverso l’ordinanza n. 152/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto e in diritto.

1. Con ordinanza emessa il giorno 17.9.2013, la corte d’appello di Bari in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da SELVAGGIO Mario
di applicazione del regime del reato continuato, relativamente ai reati per cui riportò
condanne con sentenze Corte d’appello di Bari 17.2.2009, 22.10.2009, 20.10.1998 e
céte d’assise d’appello di Bari 19.6.2001. Veniva fatto di rilevare che non ricorreva

alla sentenza della corte assise appello da ultimo menzionata) commesso il 24.12.1998,
fosse stata quella per cui l’istante riportò condanna per detenzione e porto di arma, con
sentenza 17.2.2009; che già una precedente richiesta di continuazione venne
rigettata in relazione ai reati di cui alle condanne suindicate e pertanto costituiva
giudicato esecutivo; che mancava la prova di una progettazione unitaria, non potendo
esserne indicativa, né la proclività a delinquere, né l’omogeneità delle azioni , tanto più
che l’istanza formulata si limitava ad affermare che ricorrevano i presupposti per
applicare il regime del reato continuato in executivis.

2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto pel
tramite del difensore, per dedurre violazione di legge e vizi motivazionali: vien fatto di
rilevare che la medesimezza dell’arma utilizzata nella commissione dei reati seppur
non pienamente provata non poteva essere esclusa , ricorrendo tutti gli altri indici
rivelatori della identità del disegno criminoso; veniva inoltre contestato che il vincolo
non fosse stato ritenuto quanto meno tra coppie di reati, considerata la distanza tra i
fatti, le modalità delle condotte , la tipologia dei reati,la causale, le condizioni di tempo
e di luogo.

3. Con memoria del 14.3.2014 la difesa del Selvaggio richiedeva la fissazione
dell’udienza per la trattazione del processo ai sensi dell’art. 611 cod.proc.pen.

4.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. Il giudice

dell’esecuzione ha rilevato l’assoluta mancanza di ancoraggio per poter desumere la
sussistenza di un’unica ideazione, definita nei suoi particolari, che potesse comprendere
i vari episodi di reato, disseminati in un arco temporale non ristretto, aza significativi di
occasionalità della deliberazione delinquenziale via via formatasi. Correttamente non è
stata valorizzata l’omogeneità delle azioni, che di per sé è caratteristica troppo generica
per accreditare l’unitarietà. Non poteva del resto essere confusa l’unicità di disegno
(che deve abbracciare tutti i reati che dell’ideazione siano esecutivi e che debbono
essere delineati nelle loro linee essenziali) con la soggettiva tendenza a delinquere,
anche se focalizzata in un determinato tipo di reato, nel senso che la continuazione non

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alcun elemento per poter ritenere che la pistola usata per attainEerg* l’omicidio ( di cui

può essere confusa con il diverso concetto dell’attuazione di uno stile di vita dedito al
delitto. La valutazione operata è stata espressa nell’ambito della plausibile opinabilità di
apprezzamento e non può essere oggetto di contestazione in questa sede di legittimità.
Pertanto la richiesta di fissazione di udienza ex art. 611 cod.proc.pen. deve essere
disattesa.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 17 Luglio 2014.

del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad

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