Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43713 del 17/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 43713 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSANO DANIELE N. IL 14/03/1964
avverso la sentenza n. 14798/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
tt,_,

Data Udienza: 17/09/2013

Fatto e diritto
M4 1’O ItIVI
1. Ferrini Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che
ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.368 cp. riducendo la pena, previo riconoscimento delle generiche prevalenti
sulla recidiva, e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al
diniego dell’attenuante ex art.62 n.6 c.p. e la mancata declaratoria di prescrizione del
reati..
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo, a prescindere dalla sua
genericità, tende a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e
valutazioni discrezionali in ordine al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.62
n.6 cp.,che il giudice del gravame ha già correttamente valutato e respinto con
argomenti immuni da vizi logici o giuridici e come tali incensurabili in questa sede;
nonché per la manifesta infondatezza del secondo motivo, giacché il termine di legge
alla data della sentenza di secondo grado non era ancora spirato, dovendosi tener
conto nel calcolo di esso della recidiva contestata ai sensi dell’art.157 cp. come
riformulato dalla legge n.251/2005.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/9/2013

$

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA