Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43711 del 03/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43711 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI REGGIO EMILIA
nei confronti di:

2

MARCU COSTIN N. IL 10/11/1978
inoltre:
COSTIN N. IL 10/11/1978
)M
avverso la sentenza n. 1389/2011 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 03/07/2013

(

Fatto e diritto

Marcu Costin, imputato in ordine al reato p.e p. dagli articoli
110,624,625 n.5 c.p.

-fatto commesso in Reggio Emilia il

28.09.2011- ricorre per cassazione contro

la

sentenza di

applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo difetto di motivazione della medesima in ordine

all’articolo 129 c.p.p. in quanto dalla lettura degli atti
emergerebbe che egli non era l’autore del reato contestatogli.
Avverso la predetta sentenza ricorreva altresì il Procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia, lamentando
difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica
del fatto, in quanto si sarebbe trattato di una rapina impropria e
non già di un furto aggravato.
I ricorsi sono inammissibili,

ex articolo 606, comma 3, c.p.p.,

perché proposto per motivi manifestamente infondati. Come questa
Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis Cass. S.U. 27

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come appunto
nella fattispecie di cui è processo, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di
una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti

all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui

elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche
implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta

assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le
anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e
ratificato accordo, proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali
specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio.
I ricorsi devono essere quindi dichiarati inammissibili. Segue, a
norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente Marcu
Atoslgaw.tin al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P. Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente Marcu

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al pagamento delle spese processuali e della somma di

euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.07.2013

delle parti, il giudice decide, invero, sulla base degli atti

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