Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43710 del 02/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43710 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
., PENA LOPEZ CRISTIAN N. IL 14/05/1972
1319359513REEEENR35~
avverso la sentenza n. 2356/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 02/07/2013

R.G. 50041/2012 Pena Lopez Cristian

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, senza motivi.

Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.18612000), si
determina equitativamente in Euro 500.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma,

2013

Nelle more è pervenuta la rinuncia dell’imputato al ricorso.

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