Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43708 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43708 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILLAS MANOLITO N. IL 26/05/1980
CROVI SEITAN N. IL 15/08/1983
avverso la sentenza n. 3957/2011 GIP TRIBUNALE di ROVIGO, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 17/06/2013

Millas Monolito e Crovi Seitan ricorrono avverso la sentenza 18.9.12, emessa dal G.i.p. del
Tribunale di Taranto ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per due reati di
furto aggravato in concorso, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse ad entrambi attenuanti generiche
equivalenti, la pena di un anno di reclusione ed € 400,00 di multa ciascuno.
Deduce i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

adeguata motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento al contenuto della informativa
6.6.11 e ai relativi allegati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013

impugnazione, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice fornito

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