Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43707 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43707 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERLITO ANTONINA N. IL 10/09/1936
avverso la sentenza n. 75/2008 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Ferlito Antonina ricorre avverso la sentenza 28.1.11 della Corte di appello di Messina che ha
confermato quella in data 4.6.07 del Tribunale di Mistretta con la quale è stata condannata, per i
reati di ingiuria e minaccia, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche, alla pena di
€200,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Deduce la ricorrente, con un unico motivo, l’intervenuta prescrizione del reato.
atteso che, commessi i reati il 2.8.01, con le intervenute sospensioni del corso della prescrizione, sia
in primo che in secondo grado, per complessivi anni 4, mesi 4 e giorni 18, il termine prescrizionale
viene a maturare solo il 20.6.13.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza,