Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43706 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43706 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMED ELHADY ABDELAZIZ MOHAMED AZIZ N. IL
01/01/1984
avverso l’ordinanza n. 4152/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 21/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

(-Re-tA,2

Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto

– che il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con provvedimento deliberato il
21 agosto 2013, rigettava l’opposizione, proposta da Mohamed Elhady Abdelaziz
Mohamed Aziz avverso il decreto di espulsione ex art. 16 d. Ivo. n. 286/1998,
evidenziando che l’opponente, contrariamente a quanto dedotto, non era in
possesso di valido permesso di soggiorno, essendo stata la sua domanda di

che avverso l’indicato provvedimento ha proposto impugnazione

l’opponente, deducendo, per un verso, di essere in possesso di un documento
d’identità; di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, come
da ricevuta rilasciata dalla Questura di Milano; di riconoscergli lo status di
rifugiato politico, in considerazione delle sue condizioni di salute e della gravità
della situazione politica dell’Egitto, suo paese d’origine;

Considerato in diritto

– che l’impugnazione proposta da Mohamed Elhady Abdelaziz Mohamed Aziz
è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici ovvero
manifestamente infondati ove si consideri, per un verso, che non risulta
allegato alcun permesso di soggiorno; per altro verso che la condizione di
rifugiato politico è solo genericamente e tardivamente allegata;

– che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al
versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in C 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2014.

rinnovo, rigettata come da nota della Questura di Biella dell’Il luglio 2013;

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