Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43705 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43705 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
X. ALBERTO N. IL 23/08/1959
avverso l’ordinanza n. 3450/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

(Y-etif

DEF21,051TAT”
IN CANCELLERIA
Sezione VII Penale

20 OTT. 2014

Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava il reclamo proposto da X. Alberto, sottoposto allo speciale regime
detentivo dì cui all’art. 41 bis Ord. Pen., avverso il decreto del Magistrato di
sorveglianza di Novara del 29 marzo 2013 che aveva disposto la proroga della
limitazione e sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo.
1.1 Al riguardo si evidenziava, per un verso, che il decreto impugnato risultava

dalla Direzione della casa circondariale di Novara; per altro verso che la
sottoposizione della corrispondenza a visto di censura è strumento al quale si
soggiace non per il solo motivo di avere commesso dei reati (tramite la
corrispondenza) ma per prevenirne la consumazione o alternativamente per
impedire l’adozione di comportamenti destabilizzatoti all’interno dell’istituto.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, il
X., il quale ne denuncia l’illegittimità per violazione di legge e mancanza di
una motivazione specifica, sostanzialmente riproponendo la tesi difensiva già
prospettata in sede dì reclamo, relativamente all’inutilità del visto di controllo.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Non ricorre – in tutta evidenza – il vizio
della violazione di legge: né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il
giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata
rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per
averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello
contemplato dalla fattispecie); né sotto il profilo della erronea applicazione,
avendo il Tribunale di sorveglianza esattamente interpretato le norme applicate,
alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte; infine, il giudice di merito
ha dato conto adeguatamente (come illustrato nel paragrafo che precede) delle
ragioni della propria valutazione circa la finalità di prevenzione assolta dalla
misura adottata in relazione alla pericolosità del reclamante – sorretta da
motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente
contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e
valutazione e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente
scrutinio di legittimità.
4.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2014.

adeguatamente motivato, sia pure con riferimento alle argomentazioni addotte

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