Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43700 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43700 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDREAZZA PAOLO N. IL 25/03/1969
avverso la sentenza n. 1306/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Andreazza Paolo ricorre avverso la sentenza 18.10.12 della Corte di appello di Palermo con la
quale, in parziale riforma di quella in data 26.10.10 del locale tribunale, qualificato il fatto ascritto
all’imputato ai sensi dell’art. 217 1.fall., è stata rideterminata la pena in mesi quattro di reclusione,
con la concessione anche — oltre la già concessa sospensione condizionale della pena — del beneficio
della non menzione della condanna.
appello pronunciato sentenza assolutoria avendo erroneamente ritenuto che la semplice colpa nella
tenuta non regolare delle scritture contabili potesse costituire il coefficiente psicologico in grado di
configurare il reato di bancarotta semplice.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza,
atteso che, nel ritenere configurabile nella condotta dell’Andreazza, in luogo della contestata
bancarotta fraudolenta documentale, gli estremi della bancarotta semplice documentale, la Corte
palermitana ha correttamente ritenuto che l’atteggiamento colposo nella tenuta delle scritture
contabili abbia configurato in capo all’odierno ricorrente gli estremi del reato di cui all’art.217
1.fall., in quanto, per giurisprudenza dominante, la bancarotta semplice documentale è punibile
anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell’art.42 c.p. che esige la previsione espressa
della punibilità di un delitto ai titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non
equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la
previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta
documentale (v., tra le altre, Cass., sez.V, 9 luglio 2009, n.38598).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013