Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4370 del 21/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4370 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 773/2013 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
16/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/se tit’e le conclusioni del PG Dott. Pual;2A
etz
i rokm…t.q,..ef2p

cfuke

t-(2.4.ueu

Uditi d’ nsor Avv.;

c,ct

elt-fg-D-b

44)2) cd””■’ v-s2-

Data Udienza: 21/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Attanasio Alessio propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina il
16/12/2013, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione
proposta dal medesimo avverso il decreto di diniego di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato assunto il 14/11/2013 dal medesimo Giudice per le indagini
preliminari, nel procedimento penale n. 5246/2013.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’articolo 591 cod. proc.

essere emessa quando le ragioni della medesima non siano di palmare evidenza
e il loro accertamento implichi la soluzione di questioni controverse, come per
l’esponente nel caso di specie.
Il ricorrente ha anche fatto pervenire, ad integrazione del ricorso, l’ordinanza
di accoglimento di altra opposizione, pronunciata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Messina in data 07/03/2014 (documentazione
depositata presso la casa circondariale di Novara, dove il ricorrente trovasi
ristretto, in data 21/03/2014).
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2.1. Giova ricordare che, in tema di impugnazioni, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno enunciato il principio secondo cui “allorché un provvedimento
giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve
limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, c.p.p., a verificare l’oggettiva
impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas
innpugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a
sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente” (Sez. Un., ord.
n. 45371 del 20/12/2001, riC. Bonaventura).
Nel caso di specie con dichiarazione resa alla casa circondariale di Novara in
data 30/11/2013 il ricorrente propose dichiarazione di impugnazione avverso
l’ordinanza sopra ricordata del 14/11/2013, con la quale il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Messina dichiarava inammissibile l’istanza volta ad
ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio; l’impugnazione veniva qualificata
dall’impugnante come ‘ricorso’ ed era indirizzata “al Tribunale di Messina sezione
dei giudice per le indagini preliminari”.
Non vi è dubbio quindi che l’impugnazione non sia stata indirizzata al
Presidente del Tribunale di Messina, organo al quale l’articolo 99 d.p.r. 115/2002
assegna la cognizione dell’opposizione al provvedimento che rigetta l’istanza di

pen. e vizio motivazionale perché la dichiarazione di inammissibilità non può

ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Allo stesso modo non vi è alcun
dubbio che l’atto malamente indirizzato denunciava vizi del provvedimento
impugnato, chiedendone la riforma.
Ne consegue che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe potuto
dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, peraltro senza adeguata
motivazione, perché avrebbe dovuto, trattandosi di impugnazione malamente
indirizzata e qualificata, convertire la medesima, ai sensi dell’art. 568, comma 5,
cod. proc. pen., in opposizione al Presidente del Tribunale di Messina, al quale

L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e va disposta la
trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al
Presidente del Tribunale di Messina per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/10/2014.

avrebbe dovuto trasmettere gli atti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA