Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 437 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 437 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIELLO SALVATORE nato il 23/06/1977 a CATANIA

avverso la sentenza del 13/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 13/05/2016, parzialmente
riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, in data 06/05/2015, nei
confronti di AIELLO SALVATORE confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli
artt. 640 e 648 cod pen.
Propone ricorso per cassazione l’Aiello, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile, poiché proposto per motivi non consentiti.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della
Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,
e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Unite, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4,
n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Data Udienza: 21/11/2017

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione
dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il
quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento, restando comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione
delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito,
attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una
diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità

Nella specie, i giudici d’appello hanno evidenziato gli elementi in fatto che
sorreggono la tesi di accusa, in grado di dimostrare la compartecipazione dell’imputato
nella fase esecutiva dell’apprensione dei beni frutto delle contrattazioni già concluse,
apprensione messa in atto con accorgimenti e peculiarità (l’uso di un veicolo
appartenente a terzi, il ritiro della merce con consegna di una busta chiusa con
all’interno i titoli di credito provento di delitto, l’indicazione vaga e generica sul
mandante che aveva affidato l’incarico, non riscontrabile, e la definitiva perdita della
merce ritirata) che logicamente devono ricondurre ad una consapevole attività volta a
conseguire il profitto ingiusto derivante dalla fraudolenta conclusione ed esecuzione
del contratto di acquisto.
Alli inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila
a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2017
Il Consiglie
Sergi

tensore
;ola

y

Il Pre d
e ,1
Ugo D
scienzo

delle fonti di prova.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA