Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43699 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43699 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC RADMILA N. IL 25/01/1956
HALILOVIC RA VAGA N. IL 09/09/1980
avverso la sentenza n. 740/2012 TRIBUNALE di SAVONA, del
27/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Savona applicava ad HALILOVIC Radmila ed HALILOVIC Ravaga, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di tentato furto aggravato in abitazione in concorso, commesso il 26 ottobre 2012.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo difetto di motivazione sull’entità della
pena.
Con documento inviato successivamente tramite l’amministrazione penitenziaria HALILOVIC
Ravaga ha chiesta che la sentenza divenisse definitiva, con ciò rinunciando al ricorso.
Il suo ricorso quindi deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.
Osserva il Collegio che il ricorso per HALILOVIC Radmila è manifestamente infondato, atteso
che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge
in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di
una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della
complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00# per HALILOVIC Radnila e in E. 1.000,00# per HALILOVIC Ravaga.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di E. 1.500,00#
quanto ad HALILOVIC Radmila e di E. 1.000,00# quanto ad HALILOVIC Ravaga.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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