Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43696 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43696 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERCHICHI HEDI N. IL 04/07/1987
avverso la sentenza n. 1073/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 17/06/2013
Ferchichi Hedi ricorre avverso la sentenza 2.10.12, emessa dal Tribunale di Ravenna ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per i reati ascrittigli, unificati ex art.8 I cpv. c.p.,
la pena di mesi dieci di reclusione, esclusa in concreto la contestata recidiva.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice fornito adeguata motivazione in ordine alla
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., in particolare facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto
e agli atti ad esso allegati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 giugno 2013
insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p.