Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43695 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43695 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto.da:
PULICE ANDREA N. IL 18/12/1976
avverso la sentenza n. 2722/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 17/06/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
21 gennaio 2010 dal Giudice per le Indagini preliminari del locale Tribunale, appellata da PULICE Andrea, dichiarato responsabile del delitto di false dichiarazioni sull’identità personale,
commesso il 4 febbraio 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità e
sulla mancata esclusione della recidiva.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato poiché la
Corte di merito ha chiaramente evidenziato come proprio l’affermazione di aver dato false generalità in un momento di rabbia dimostrasse la volontarietà del fatto, irrilevante essendo la successiva modifica della dichiarazione di generalità. La Corte di merito ha anche chiaramente motivato sulla pericolosità del prevenuto dimostrata dai suoi precedenti e si tratta di riferimento ad elementi previsti dall’art. 133 c.p. valutabili anche ex art. 99 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.