Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43694 del 27/09/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 43694 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 27/09/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da A.A.,
rappresentato e assistito dall’avv. Paola Armellin, di fiducia, avverso
l’ordinanza della Corte d’appello di Torino, n. 23/2014, in data
30/09/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letti i motivi nuovi presentati nell’interesse del ricorrente in data
09/09/2016;
letta la memoria di replica presentata nell’interesse del ricorrente in
data 20/09/2016;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa
M.Giuseppina Fodaroni in data 05/05/2016 con la quale lo stesso ha
chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1

1. Con ordinanza in data 30 settembre 2015, la Corte d’appello
di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, presentata
da A..A, della sentenza del Pretore di Torino in data
11/03/1998, parzialmente riformata in appello, irrevocabile in data 18
dicembre 2000, con cui lo stesso era stato condannato per il reato di
cui all’art. 630 cod. pen. e per il reato di cui all’art. 498, comma 2,
cod. pen.

2. Avverso detta ordinanza, A.A. propone ricorso
per cassazione per lamentare violazione di legge e vizio di
motivazione.
3. Nei motivi nuovi, il ricorrente insiste nelle proprie doglianze
evidenziando, in replica alle osservazioni della pubblica accusa in
punto tardività del ricorso, che il provvedimento impugnato è stato
emesso non a seguito di procedimento in camera di consiglio ma a
seguito del giudizio di revisione per il quale era stata emessa
citazione delle parti ai sensi degli artt. 636, 601 cod. proc. pen.; si
sottolinea inoltre come neanche nel decreto di citazione venisse fatta
menzione della circostanza che si procedesse in camera di consiglio
ex art. 599 cod. proc. pen.: da qui la dedotta tempestività del ricorso.
4. Il ricorso è tardivo e manifestamente infondato e, come tale,
risulta inammissibile.
5. Invero, a fronte di ordinanza di inammissibilità della revisione
depositata in data 14/10/2015 e lo stesso giorno notificata, a mezzo
posta elettronica certificata, presso il difensore e domiciliatario, il
ricorso risulta depositato in data 11/11/2015, oltre il termine di
quindici giorni contemplato dall’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc.
pen. per la proposizione dell’impugnazione avverso i provvedimenti quale è certamente, vista anche l’intestazione del verbale d’udienza,
l’ordinanza oggetto di impugnazione – emessi in camera di consiglio
(cfr., Sez. 3, n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 259187; Sez. 4, n.
45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 257554).
A tale decisivo rilievo, si aggiunge la manifesta infondatezza
delle altre censure proposte atteso che:
-la fissazione dall’udienza in camera di consiglio costituisce opzione
consentita della Corte d’appello (cfr., Sez. 5, n. 26480 del
04/05/2015, Corrada, Rv. 264848, secondo cui in tema di revisione,
le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono

2

essere compiute “de plano”, essendo rimessa alla discrezionalità della
Corte d’appello l’adozione del rito camerale con la garanzia del
contraddittorio nei casi di inammissibilità che non siano di evidente ed
immediato accertamento): invero, solo qualora la revisione fosse
stata ammessa, sarebbe stato necessario instaurare il dibattimento;
-i rilievi, da ritenersi fondati e correttamente argomentati, circa la

-le considerazioni, anch’esse da ritenersi correttamente argomentate
e basate su apprezzamenti di immediata evidenza, sulla riconosciuta
inidoneità delle prove dedotte a modificare il giudizio di
responsabilità;
-l’inammissibilità della revisione con riferimento alla pronuncia di
proscioglimento per prescrizione inerente l’esercizio abusivo di attività
investigative (cfr., Sez. 3, n. 24155 del 03/03/2011, Bernardelli, Rv.
250631; Sez. 5, n. 2393 del 02/12/2010, Pavesi, Rv. 249781; Sez. 1,
n. 1672 del 15/04/1992, Bonaceto, Rv. 190002).
6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2016.
Sentenza a motivazione semplificata.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Andrea P?tlegrino

ranco Fian anese

CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE
2° Sezione Penale

natura sostanzialmente reiterativa di altre precedenti;

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