Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43693 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43693 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEANDRO GIOVANNI N. IL 27/12/1968
avverso la sentenza n. 1841/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino, ridotta la pena, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 4 gennaio 2012 dal Tribunale di Novara, appellata da LEANDRO
Giovanni, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 9 luglio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i reiterati e specifici precedenti penali dell’imputato, nonché l’irrilevanza di un comportamento processuale necessitato dalle acquisizioni probatorie già verificatesi, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 C.P., applicabili anche ai fini dell’art. 62 bis C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato, tale
non potendosi considerare l’argomento in linea di fatto sulle personali condizioni di vita del prevenuto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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