Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43692 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43692 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CACIOPPO CONCETTA N. IL 07/04/1968
avverso l’ordinanza n. 49/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 17/07/2014

Considerato in fatto ed in diritto.

1. Con ordinanza emessa in data 9.4.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo
rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e
di semilibertà avanzate da CACIOPPO Concetta, in espiazione di pena inflitta per il reato di
truffa aggravata per la concessione di pensione di invalidità falsa a suo favore; veniva
evidenziato che la predetta registrava ben 13 iscrizioni per reati contro il patrimonio, che

detenzione, aveva violato le prescrizioni in numerose occasioni. Veniva quindi opinato nel
senso che non avendo la prevenuta alcun genere di stabile attività lavorativa regolarizzata,
si profilava inopportuna qualsivoglia misura alternativa alla detenzione.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata per dedurre
che il beneficio della detenzione domiciliare doveva esserle concesso, avendo una figlia di
tredici anni portatrice di handicap che necessita dell’assistenza della madre.

aveva un lungo curriculum criminale, che ammessa a fruire di misure alternative alla

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi non specifici e quindi non
consentiti nel giudizio di legittimità. Il ricorso ripropone inopinatamente in sede di
legittimità la istanza su cui il tribunale ha fornito adeguata risposta motivazionale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma addì 17.7.2014.

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