Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43692 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43692 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC GEPI N. IL 16/06/1991
AHMETOVIC ROCHI N. IL 17/02/1989
avverso la sentenza n. 531/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
08/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova applicava ad HALILOVIC Gepi ed AHMETOVIC Rochi, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero
in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 1° febbraio 2011.
Propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo il primo difetto di motivazione per non esser stato applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il secondo sulla misura
della pena.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso per HALILOVIC sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e
dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al
contenuto degli atti delle indagini preliminari ed in particolare all’intervenuto arresto in flagranza.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Quanto ad AHMETOVIC osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso
che il Tribunale, nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge
in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di
una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della
complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,004 per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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