Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43690 del 26/06/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 43690 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 26/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLOTTA ANTONINO N. IL 18/12/1925
IPPOLITO SALVATORE N. IL 29/11/1956
PROV. REGIONALE DI AGRIGENTO
COMUNE DI CASTROFILIPPO
avverso la sentenza n. 1953/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. p , ojzz, :Fi•ry(QAXL
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv.tv GtZ ei2ívvIAP
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe,
deliberata in data 22 novembre 2013, ha confermato quella emessa in data 5
dicembre 2012 dal Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato Antonino
Bartolotta colpevole di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra, e
Salvatore Ippolito, colpevole di concorso esterno nella predetta associazione
mafiosa, così riqualificata l’originaria imputazione di partecipazione

giustizia, con le statuizioni accessorie.

2. Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto separati ricorsi
per cassazione, deducendo i motivi che saranno enunciati ed illustrati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma
1, dísp. att. cod. proc. pen..

3. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte,
riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato
mediante lettura in pubblica udienza.

4. Entrambi i ricorsi sono, nel complesso, infondati e vanno rigettati.

I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’ SULLA MOTIVAZIONE

5. E’ necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità
sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati
dall’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle
modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio,
la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della
legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione,
finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici
di merito, dovendo questa Corte limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni svolte dal giudice di merito per giustificare il suo convincimento.

5.1 La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali
può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il così
detto «travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di
un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione dì una prova,
accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il

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all’associazione, condannando ciascuno dei predetti imputati alla pena ritenuta di

carattere della decísività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a
critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si
pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura
degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza
alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una
monca individuazione od un esame parcellizzato.

Permane, al contrario, la non deducibilità, nei giudizio di legittimità, del

sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi di merito» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 – dep.
26/06/2012, Minervini, Rv. 253099).

5.2 La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come
vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da
risultare percepibili ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo
essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del
convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano
di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. U, n. 24 del
24/11/1999 – dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del
31/05/2000 – dep. 23/06/2000, 3akani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003 – dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).
Deve tuttora escludersi per il giudice di legittimità, la possibilità di
«un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti,
nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi «di fornire risposte
circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi» in quanto ciò «si
risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe
alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del
20/03/2006 – dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621) ovvero di procedere ad
una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero di
adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez.
VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. VI, sentenza
n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).

5.2.1 Il giudice di legittimità ha, ,pertanto, ai sensi del novellato art. 606
cod. proc. pen., per consolidata giurisprudenza (Sez. 6, n. 35964 del 28/09/2006
– dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del
2

travisamento del fatto, «stante la preclusione per la Corte di cassazione di

18/06/2009 – dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048
del 25/09/2007 – dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; Sez. 2, n.
18163 del 22/04/2008 – dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789) H compito di
accertare:
(a)

il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra

individuati);
(b) la decísività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da
disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una

(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale seguito
dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d)

la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d.

«travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia
evidente, manifesta, apprezzabile ictu ocu/i ed assuma anche carattere decisivo
in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di
merito (H cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non
manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).

5.1 Deve ritenersi altresì inammissibile il motivo d’impugnazione con il
quale si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione
agli artt. 125, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare
l’omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o
acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto
con il complessivo quadro istruttorio, in quanto í limiti all’ammissibilità delle
doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di
cui all’art. 606, comma 1, lett, c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di
dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
6, n. 45249 del 08/11/2012 – dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).

5.4 Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento dì questa
Corte (per tutte, Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002,
CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto
2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso
che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al
più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente
assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza
prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i
motivi di appello non siano stati accolti.

3

complessiva incongruità della motivazione);

5.4.1 Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21
gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che «La funzione tipica
dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui
si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono
indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono
ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica

dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).

5.4.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una “duplice
specificità”: «Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 cod. proc. pen., lett.
C (e quindi contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma
quando “attacca” le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo
che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606 cod. proc.
pen., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni
della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione
differente»

(Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED

Cass. n. 254584).
5.4.3. Risulta, pertanto, evidente che, «se il motivo di ricorso si limita a
riprodurre il motivo d’appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo
meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica
argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il
provvedimento ora formalmente ‘attaccato’, lungi dall’essere destinatario di
specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di
redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d’appello)
potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa
motivazione da parte del giudice d’appello in ordine a quanto devolutogli nell’atto
di impugnazione. Infatti, quand’anche effettivamente il giudice d’appello abbia
omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo
d’appello condanna il motivo dì ricorso all’inammissibilità. E ciò per almeno due
ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l’ipotesi delle
censure in diritto contenute nei motivi d’appello) non è mediata dalla necessaria
specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più
nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della
mancanza “grafica”, pretende la dimostrazione della sua mera “apparenza”
4

indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il

rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come
detto, è pure onerata dell’obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da
imporre diversa conclusione del caso».

5.4.4. Può, pertanto, concludersi che «la riproduzione, totale o parziale, del
motivo d’appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune
circostanze costituisce incombente essenziale dell’adempimento dell’onere di
autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a “documentare” il vizio

ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e
con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi
consolidati in materia di “motivazione per relazione” nei provvedimenti
giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza
con i motivi d’appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per
cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione»
(Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio – 21 febbraio 2013, CED Cass. n.
254584).

5.5 Anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le
argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere
disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per
evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per 5.7. Anche il giudice
d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte
nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per
aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la
ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26
settembre 2002 – 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).

5.5.1. In presenza dì una doppia conforme affermazione di responsabilità,
va, peraltro, ritenuta l’ammissibilità della motivazione della sentenza d’appello
per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure
formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed
argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di
appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si
regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni
sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia
soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi
logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,
fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed

enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che,

inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano
esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo
grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi
logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi
di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del
22 novembre 1993 – 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza
n. 13926 del 10 dicembre 2011 – 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615).

ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell’art. 533 cod. proc.
pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione dì
responsabilità dell’imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell’icastica
espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il
principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e
della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una
funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il
«ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell’imputato ne comportava pur sempre
il proscioglimento a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in
presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a
quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il
principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed
ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa
Corte – per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n.
222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell’art. 533
c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza
processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (Cass. pen., Sez. II,
sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. II, sentenza n.
16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2,
n. 7035 del 09/11/2012 – dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025)
che «La previsione normativa della regola di giudizio de/I’ “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, che trova fondamento nel principio costituzionale della
presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di
valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui
la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della
responsabilità dell’imputato».

5.10. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni
ricorsi.
6

ciLK,

5.6 Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione «oltre

6. Il ricorso proposto nell’interesse di Bartolotta Antonio.

6.1 Con il primo motivo d’impugnazione la difesa dei Bortolotta denuncia
violazione di legge – penale e processuale (artt. 416 bis e 192 cod. proc. pen.) nonché vizio di motivazione (illogicità), relativamente all’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato in relazione al reato associativo a lui contestato,
ritenuta una decisione viziata da una incongrua valutazione degli elementi di
prova.

impugnata: l’ingiustificato recepimento da parte dei giudici di appello delle
argomentazioni svolte dal primo giudice, malgrado il riconoscimento
dell’avvenuta utilizzazione da parte di questi di riferimenti giurisprudenziali
“vecchi” e comunque l’incongrua valutazione degli elementi di prova valorizzati
dai giudici di merito per affermare la sussistenza della contestata condotta di
partecipazione all’indicato sodalizio mafioso, avendo il Tribunale, in particolare,
giustificato con argomentazioni congetturali le discrasie segnalate dalla difesa
con riferimento alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia
Maurizio Di Gati (che tra l’altro aveva riferito di un incontro svoltosi in
Castrofilippo, comune di residenza del ricorrente, in una inesistente casa in
periferia del Bartolotta, tra il sindaco dì quel paesino, il coimputato Salvatore
Ippolito, il ricorrente e Giovanni Aquilina, emissario del menzionato
collaboratore), omettendo di rilevare che le dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia (oltre quelle di Maurizio Di Gati, quelle del fratello di questi, Beniamino
Di Gati e di Giuseppe Sardino) in larga parte de relato, in quanto tra loro non
convergenti, oltre a non evidenziare delle specifiche condotte dell’imputato da
cui poter effettivamente desumere lo svolgimento da parte dello stesso di un
ruolo “dinamico e funzionale all’interno dell’associazione”, giusta le indicazione
della sentenza Mannino delle Sezioni Unite: (a) sono prive di riscontri
individualizzanti e risultano inattendibili intrinsecamente, in quanto in
contraddizione con altri elementi di prova; interessate e prive di spontaneità, in
quanto contraddistinte da una sospetta progressione accusatorìa; prive dì
effettivi riscontri, con riferimento alle specifiche condotte integranti il costante e
consapevole contributo reso dall’imputato all’associazione (l’assistenza ed
ospitalità prestata ai latitanti Di Gati Maurizio e Falsone Giuseppe; l’aver deciso
con il sindaco di Castelfílippo a quali imprese, controllate dal locale sodalizio
mafioso, affidare i lavori pubblici assegnati a trattativa privata ovvero a cottimo
fiduciario; l’aver deciso l’impresa aggiudicataria dei lavori di realizzazione del
mercato ortofrutticolo oggetto di gara ad evidenza pubblica), avendo i giudici di
appello incongruamente superato il dato che essendo il Di Gati Maurizio entrato
in Cosa Nostra dopo il 23 luglio 2007 (strage di Racalmuto) ed essendo stata
7

In particolare nel ricorso si segnalano quali punti di criticità della decisione

sovrapponibili a quelle dell’altro collaboratore, avendo riferito che l’odierno
ricorrente “non contava niente”, ricoprendo solo formalmente il ruolo di capo
mafia.
6.2 Con il secondo motivo si denunzia ancora violazione di legge e vizio dì
motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti
contestate, avendo la Corte territoriale sviluppato sul punto argomentazioni del
tutto insufficienti ed astratte, specie per quel che attiene l’aggravante di cui
all’art. 416 comma 6, cod. peri, e le sue connotazioni soggettive.

della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, avuto riguardo all’incongruo riferimento al comportamento
processuale dell’imputato ed all’impossibilità di applicare nel caso di specie la
novella del 2008, circa l’irrilevanza della incensuratezza, dato questo, invece, che
se valutato unitamente all’eta, alla grave malattia, la non proclività a delinquere,
avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti.
6.4 Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
6.4.1 Quanto al primo motivo nessun profilo di illegittimità è infatti
ravvisabile nella decisione della Corte territoriale di confermare la sentenza di
condanna dei Bortolotta per il reato associativo a lui contestato.
I giudici di appello – con valutazione totalmente sintonica rispetto a quella
svolta dal primo giudice – hanno infatti valorizzato, ai fini dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato Bortolotta, un complesso quadro probatorio
costituito: (a) dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di Gati Beniamino,
esponente di vertice della famiglia mafiosa di Racalmuto, e di Di Gati Maurizio,
anche luì, come il fratello Beniamino, esponente apicale della medesima famiglia
mafiosa e divenuto successivamente anche capo provincia di Agrigento, nonché
quelle di Sardino Giuseppe (affiliato alla famiglia mafiosa di Naro e dal 2002 sino
all’8 aprile 2008, data del suo arresto, persona assai vicina a Giuseppe Falsone,
succeduto al Di Gati nella guida della provincia mafiosa di Agrigento), ritenute
pienamente attendibili, autonome e convergenti; (b) dalle sentenze irrevocabili
acquisite in atti, emesse nei confronti di altri correi nei procedimenti “Alta Mafia”
ed “Agorà”, nelle quali, tra l’altro, viene ricostruita in modo dettagliato la
significativa vicenda relativa alla realizzazione del centro commerciale “Le Vigne”,
qualificata dai giudici di appello, come “un raro esempio di intrapresa
commerciale in cui continuo e stabile si era rilevato nel tempo il connubio di
interessi tra organizzazione mafiosa e politici regionali e comunali”; (c) dalla
documentazione amministrativa relativa all’articolata ispezione sulle modalità di
gestione dell’amministrazione di Castelfilippo, compiuta dalla commissione
straordinaria istituita ex art. 143 d. Igs. 265/2000, a seguito dello scioglimento
del consiglio comunale di Castelfilippo. 9
Ca/(-

6.3 Con il terzo ed ultimo motivo, si denunzia, infine, erronea applicazione

1.2 Ed invero, la Corte territoriale, illustrato il contenuto della decisione di
primo grado (pagg. da 1 a 15) ed i motivi di appello proposti dagli imputati
avverso tale decisione (pagg. da 16 a 22), svolte alcune pertinenti considerazioni
preliminari in tema di partecipazione in associazione mafiosa (pagg. da 24 a 32)
e relativamente all’attendibilità delle chiamate in correità poste a base della
pronuncia di condanna (pagg. da 32 a 44), ha ritenuto, sintetizzando un
percorso motivazionale che si sviluppa in oltre trenta pagine (da pagg. 44 a 78),
adeguatamente provata l’ipotesi accusatoria, pervenendo alla conclusione:

capo famiglia di Castrofilippo, operando prevalentemente a mezzo del suo vice,
Angelo Alaimo cl. 47, a causa delle difficoltà che lo stesso aveva a deambulare,
cagionate dalle sue precarie condizioni di salute (l’imputato, oggi quasi
ottantenne, sin dal 1992 è affetto da sindrome di Guillan Barre), precisando, sul
punto, che dalla documentazione medica e dagli accertamenti peritali espletati,
che contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha formato oggetto di adeguata
valutazione, si evinceva che solo dal 2010 la malattia da cui risulta affetto
l’imputato si è aggravata impedendogli del tutto di muoversi, e che lo stesso era
perfettamente lucido ed in grado di dirigere la locale famiglia mafiosa, potendo
comunque contare sul decisivo apporto del suo vice, Alaimo Angelo classe ’47.
1.3 In particolare í giudici di appello, disattendendo le deduzioni della difesa
riproposte, senza elementi dì novità, anche in questa sede – hanno precisato:
– che le dichiarazioni accusatorie del Di Gati Maurizio – frutto di conoscenza
diretta dei fatti anche a ragione del ruolo apicale ricoperto dal collaboratore in
Cosa Nostra agrigentina e dell’avere costui trascorso un lungo periodo di
latitanza ospite proprio della famiglia di Castelfilippo – per quanto non
perfettamente sovrapponibili con quelle rese dall’altro collaboratore, il Sardino,
(requisito questo, per altro, correttamente ritenuto non necessario ai fini della
conferma della condanna), erano però convergenti relativamente al nucleo
centrale oggetto del thema probandum;

che le stesse dovevano ritenersi senz’altro attendibili, nessuna decisiva

rilevanza potendo attribuirsi, in proposito, vuoi al rilievo difensivo secondo cui il
collaboratore avrebbe fornito una descrizione inesatta dell’imputato
relativamente alla sua statura, definendolo una persona “bassina”, dovendo tale
indicazione ritenersi compatibile con la circostanza che l’imputato si muoveva a
fatica e con l’ausilio di un bastone, così da ingenerare in effetti una percezione
dello stesso come una persona di bassa statura; vuoi a quello secondo cui,
poiché Alaimo Angelo classe ’57 ed Amene Giuseppe, nipote del Bortolotta,
anch’essi accusati di partecipazione all’associazione mafiosa Cosa Nostra,
famiglia di Castelfílippo, erano stati assolti in via definitiva, ciò induceva a
dubitare dell’esistenza stessa di una siffatta organizzazione mafiosa,
10

– che l’imputato Bartolotta, ha effettivamente ricoperto per anni il ruolo di

1

relativamente al numero limitato dei suoi adepti, precisando, al riguardo, che il
compendio probatorio raccolto a carico dei predetti imputati era intanto assai
più limitato rispetto a quello raccolto a carico del Bartolotta, in quanto non
arricchito dall’attività di riscontro sulle illiceità riscontrate nella gestione del
comune di Castelfìlippo e che la stessa sentenza di proscioglimento invocata
dalla difesa non aveva comunque posto in dubbio l’esistenza di una famiglia
mafiosa di Castrofilippo, affermando, invero, la penale responsabilità di Alaimo
Angelo cl. ’57 e riconoscendo l’esistenza di uno stabile collegamento della
in primis quella di Canicattì,

capeggiata da Calogero Di Caro e Angelo Di Bella; vuoi infine, a quello relativo
alla transitoria lacuna mnemonica accusata dal collaboratore che parlando del
Bartolotta lo aveva appellato “u zu Antonio” non ricordandone in un primo
momento il cognome, tenuto conto che il collaboratore lo aveva poi
rammentato spontaneamente nel corso dello stesso esame.
Anche la circostanza, assai enfatizzata dalla difesa per negare credibilità alle
propalazioni del Di Gati, che l’abitazione del Bortolotta nella quale si sarebbero
svolti gli asseriti incontri dello stesso con il collaboratore, contrariamente a
quanto riferito dallo stesso, non era ubicata alla periferia dì Castrofilippo ma nel
pieno centro del paesino, è stato ritenuta dalla Corte territoriale, con plausibile
argomentazione, priva di effettiva rilevanza e non idonea ad infirmare il giudizio
dì attendibilità soggettiva delle propalazione del collaboratore, essendo del tutto
verosimile che il ricorrente, anche in considerazione del suo prestigio mafioso,
potesse disporre di altra abitazione per gli incontri più riservati, specie con un
soggetto all’epoca latitante.
Quanto infine all’ulteriore deduzione secondo cui le convergenti dichiarazioni
accusatorie rese dai collaboratori in tema di condizionamento mafioso
sull’assegnazione dei lavori pubblici comunali dovrebbero ritenersi inattendibili se
non illogiche, in quanto la competenza a deliberare in materia, specie
relativamente ai “cottimi”, spetta all’ufficio tecnico comunale í cui componenti
hanno però escluso l’esistenza di indebite pressioni esercitate, è agevole rilevare,
la stessa ripropone, senza specifici elementi di novità, argomenti difensivi
diffusamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pagg. 51 e 52), specie
per quel che attiene la vicenda relativa alla costruzione del centro commerciale
di Castrofilippo. In particolare i giudici di appello, oltre ad evidenziare il carattere
“semplicistico” di una tale deduzione, che non tiene in alcun conto quanto
accertato in molteplici sentenze ormai irrevocabili in materia di appalti pubblici,
hanno altresì opportunamente evidenziato, con riferito alla “tardività” della
richiesta di interessamento del Di Gati all’esito della gara dì appalto relativo ai
lavori dì costruzione del mercato ortofrutticolo, come lo stesso fosse in realtà
focalizzato ad ottenere la materiale assunzione dei lavori, in subappalto, da parte
11

suddetta cosca con le altre famiglie mafiose,

dì un’impresa (quella del Campione) da lui “protetta”, evento che prescindeva,
dalla già verificatasi aggiudicazione dei lavori.
Orbene in presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed
aderente alle risultanze processuali, è agevole rilevare che le argomentazioni
difensive sviluppate in ricorso, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali, non
superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale, non
consentita nel giudizio di legittimità per le considerazioni tutte già svolte al
paragrafo 5.2.1..

d’impugnazione, in quanto, a prescindere dal preliminare rilievo che nei motivi di
appello proposti nell’interesse del Bortolotta non era stata formulata nessuna
richiesta di esclusione delle aggravanti di cui al quarto e sesto comma dell’art.
416 bis cod. pen., le contestazioni mosse al preliminare rilievo della Corte
territoriale in merito alla natura oggettiva di tali aggravanti, come tali riferibili
all’attività dell’associazione e non necessariamente alla condotta del singolo
partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione, risultano
comunque del tutto generiche e manifestamente infondate.
Al riguardo è appena il caso di osservare, infatti, che le pur concise
argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale risultano del tutto
conformi all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, che da
tempo ha affermato il principio, secondo cui, «La circostanza aggravante di cui al
sesto comma dell’art. 416 bis cod. pen., che si configura ove le attività
economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo
siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti,
ha natura oggettiva e va riferita all’attività dell’associazione e non
necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il
solo fatto della partecipazione, dato che – appartenendo da anni al patrimonio
conoscitivo comune che “cosa nostra” opera nel campo economico utilizzando ed
investendo í profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del
suo programma criminoso – un’ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che
sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile» (Sez. 2, n. 5343 del
28/01/2000 – dep. 06/05/2000, Oliveri, Rv. 215908), e che anche «l’aggravante
della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell’art. 416-bis
cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei
partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della
consorteria criminale» (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013 – dep. 16/01/2014,
Sapienza e altri, Rv. 258956).
6.4.3 Neppure per ciò che concerne la mancata concessione delle attenuanti
generiche la sentenza impugnata merita censura, essendo state le stesse negate
attribuendo rilievo negativo a significativi elementi: quali l’intensità del dolo
12

6.4.2 Inammissibile deve ritenersi, invece, il secondo motivo

sicuramente molto elevata, atteso il lasso temporale non breve superiore ai dieci
anni in cui si è protratta la condotta; l’«enorme gravità dei fatti commessi» .
Al riguardo occorre considerare, del resto, che per consolidato orientamento
di questa Corte, «ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine
al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo
sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli
dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle

sentenza n. 2285 dell’11/10/2004 – 25/1/2005, rív. 230691 ric.. Alba ed altri).

7. Il ricorso di Ippolito Salvatore.

7.1 La difesa dell’Ippolito denunzia, con il primo motivo d’impugnazione,
violazione di legge – penale e processuale – e vizio di motivazione (manifesta
illogicità) relativamente all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
7.2.1 In particolare nel ricorso, avuto riguardo alle condotte attribuite
all’imputato e ritenute dimostrative del suo consapevole contributo fornito a Cosa
Nostra agrigentina (l’agevolazione mediante interferenze e abusi dell’iter
amministrativo relativo alla realizzazione del centro commerciale “Le Vigne”;
l’affidamento a trattativa privata ovvero a cottimo fiduciario di lavori pubblici ad
imprese controllate dal locale sodalizio mafioso; l’aggiudicazione, a seguito di
gara ad evidenza pubblica, dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione del
mercato ortofrutticolo) si segnalano quali punti di criticità della decisione
impugnata: il preliminare rilievo che sia l’affidamento dei lavori in economia sia
l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla realizzazione del mercato ortofrutticolo,
non costituiscono delle condotte personali e proprie dell’Ippolito quale sindaco,
emergendo dalla stessa decisione impugnata, quanto ai lavori in economia, che
le imprese esecutrici venivano scelte dai dirigenti del servizio tecnico comunale
in base ad un apposito albo e senza subire pressioni dall’Ippolito; che nessuna
rilevanza sul piano probatorio possono assumere i rilievi svolti a seguito di
accesso ispettivo, in quanto, trattandosi di attività dell’ufficio tecnico, eventuali
anomalie, ove esistenti, sarebbero imputabili esclusivamente ai dirigenti di detto
ufficio e non certamente al sindaco, senza contare che l’Alaimo cl. ’57 che si
sarebbe avvantaggiato indirettamente dell’assegnazione dei lavori in economia
alle imprese dei suoi fratelli, incensurati, è stato assolto in via definitiva
dall’imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, giudicato la cui
portata risulta del tutto incongruamente svalutata dai giudici di appello, restando
per altro indimostrato, in ogni caso, che l’assegnazione asseritannente illegittima
dei suddetti lavori abbia arrecato vantaggio all’intero sodalizio e non a dei singoli
13

circostanze ritenute di preponderante rilievo» (così ex multis Cass., sez. 2,

sodali; che anche il procedimento relativo all’aggiudicazione dei lavori relativi alla
realizzazione del mercato ortofrutticolo è stato curato dall’ufficio tecnico
comunale, i cui dirigenti hanno predisposto il bando di gara e presieduto le
operazioni di gara, coadiuvati dagli altri componenti la commissione, sicché,
anche volendo ritenere, pur in assenza di effettivi elementi dimostrativi,
l’esistenza dì irregolarità nello svolgimento di tali fasi procedimentali, la
responsabilità per le stesse non può essere attribuita al sindaco, ma semmai ai
componenti della commissione, nei cui confronti, però, non risulta mosso alcun

indímostrato, in ogni caso, che l’aver favorito “l’impresa che stava a cuore alla
famiglia di Canicattì” abbia arrecato vantaggio all’intera organizzazione mafiosa e
non a dei singoli sodali, risultando, per altro, a dir poco singolare che il Di Gati,
capo della provincia agrigentina e persona presente sul territorio del piccolo
comune di Castelfilippo dove trascorreva la sua latitanza, si sarebbe incontrato
con il sindaco per perorare l’assegnazione dei lavori ad un’impresa che gli stava
a cuore, quando l’appalto risultava già assegnato.
Quanto, poi, alla più complessa vicenda relativa alla procedura di rilascio
dell’autorizzazione all’apertura del centro commerciale “Le Vigne”, in ricorso si
contesta che la responsabilità per un atto di un organo collegiale (la conferenza
dei servizi), approvato dalla totalità dei partecipanti, possa essere attribuita al
solo presidente, l’Ippolito, in forza dell’assunto che i rappresentati degli enti che
parteciparono a tale deliberazione “erano dei meri convitati di pietra presenti ad
un rito definito”, facendo rilevare, in particolare, che tale atto non risulta essere
stato dichiarato illegittimo da organi amministrativi ovvero revocato in
autotutela; che la presenza dì irregolarità risulta affermata dalla Corte territoriale
sulla base dei soli rilievi esternati in seno alla conferenza dal rappresentante del
Comune dì Canicattì (che aveva funzioni meramente consultive) per altro inviati
sin dal 2005, alla Procura della Repubblica di Agrigento ed alla Commissione
straordinaria del Comune di Canicattì che non risultano aver rilevato profili di
illegittimità nell’atto collegiale; che il soggetto deputato al controllo sulla
regolarità formale dell’iter amministrativo era per altro il segretario comunale,
che interpellato dall’Ippolito sui rilievi critici sollevati, aveva espresso il proprio
parere, condiviso anche dagli altri sedici componenti la conferenza dei servizi;
che anche la voltura dell’autorizzazione alla società Sercom e la proroga
dell’autorizzazione erano degli atti estranei all’attività del sindaco.
Con riferimento, poi, all’ulteriore emergenza probatoria (le dichiarazioni del
collaboratore Sardino circa un incontro avuto dal latitante Falsone con l’imputato
svoltosi nell’estate del 2006), da parte della difesa dell’imputato si fa rilevare che
solo nel settembre del 2006 la Sarcom era subentrata alla società Agorà nella
realizzazione del centro commerciale, sicché risultavano incomprensibili le
14

cax

rilievo; fermo restando, anche in relazione a tale vicenda, che risulta

ragioni per cui, dovendo i lavori venire assegnati alle imprese esecutrici da una
società privata che si assume di proprietà mafiosa, il Falsone, capo della
provincia mafiosa agrigentina, aveva qualche ragione per incontrarsi con il
sindaco di Castelfillippo per discutere di qualche questione relativa
all’assegnazione dei lavori, sulla quale, però, aveva diritto di provvedere
direttamente, in quanto rappresentante apicale del sodalizio mafioso,
7.2. Con gli ulteriori due motivi di impugnazione, si sviluppano, infine, con
riferimento alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti ed il diniego

ricorso proposto nell’interesse del Bortolotta, contestando in particolare, quanto
al riconoscimento delle attenuanti generiche, che la sola imputazione di concorso
esterno determinerebbe, ex se, una ontologica incompatibilità giuridica con le
attenuanti generiche.
7.3 II ricorso è, nel suo complesso, infondato.
7.3.1 Le censure mosse all’affermazione di responsabilità – che trascurano
del tutto il ruolo apicale ricoperto dall’imputato nell’ente comunale e la funzione
dì garanzia della complessiva correttezza dell’azione amministrativa a lui
demandata, giungendo ad ipotizzare quasi una sorta di pregiudizialità
amministrativa che inibisca al giudice penale di valutare “la legalità sostanziale”
degli atti amministrativi, specie se collegiali – risultano infatti prive di specificità
in tutte le loro polimorfe articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente,
censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del
22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521
del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e,
comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni
(giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,
pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 54 ss.
per quanto riguarda la specifica posizione dell’imputato) ha posto a fondamento
delle contestate statuizioni, valorizzando, essenzialmente, un composito
compendio probatorio, che non si esaurisce, per altro, nelle pur attendibili e
convergenti dichiarazioni dei collaboratori Dì Gati e Sardino, integrate anche da
quelle del testimone assistito Conti Francesco, prestanome dei fratelli Di Gati da cui pure emerge che l’Ippolito aveva effettivamente instaurato un rapporto di
stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio,
fornendo un concreto, specifico e volontario contributo, rilevante per la
conservazione ed il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione,
partecipando ad incontri con esponenti di vertice delle articolazioni mafiose della
zona (anche latitanti come il Falsone) programmati per stabilire l’aggiudicazione
dì lavori pubblici e rendendosi disponibile a favorire pratiche, come il rilascio di

15

delle attenuanti generiche, argomentazioni non dissimili a quelle prospettate nel

concessioni, che interessavano l’associazione (edificazione del centro
commerciale “Le Vigne”) riscuotendo tangenti, tra cui quella di euro 75.000,
ricevuta quale corrispettivo per tale sua specifica attività – ma che ha trovato
riscontri di tipo anche documentale (accertamenti ispettivi), specie relativamente
alle significative vicende relative al centro commerciale di Castrofilippo
denominato Agorà e successivamente “Le Vigne”, al mercato ortofrutticolo di
quel Comune, all’assegnazione dei lavori pubblici di basso importo ad imprese
individuate di concerto con la locale famiglia mafiosa, evidenziavano in modo

a partire dalla sua prima sindacatura del novembre 2000, ha posto in essere,
strumentalizzando le sue funzioni dì sindaco, una continua attività nello specifico
settore degli appalti pubblici, delle concessioni e delle autorizzazioni, avendo ben
presente le finalità dell’associazione e a tal fine ponendo al servizio di questa le
sue attività.
7.3.2 Manifestamente infondate risultano, infine, anche le censure mosse
alla sentenza impugnata relativamente alla sussistenza delle contestate
aggravanti ed al diniego delle attenuanti generiche, ricalcando sostanzialmente
le argomentazioni svolte sul punto, quelle prospettate dal coimputato Bortolotta
e già disattese per le considerazioni tutte svolte ai paragrafo 6.4 che devo
ritenersi qui espressamente richiamate.
7.4 Al rigetto del ricorso consegue, per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido,
alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile Comune
di Castrofílippo che si liquidano in euro 5000,00 (cinquemila) oltre accessori
come per legge.

P.Q.M,

Rigetta •it. rícorst e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali nonché, in solido, alla refusione delle spese sostenute in questo
giudizio dalla parte civile Comune di Castrofilippo che liquida in euro 5000,00
(cinquemila) oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9..Q, \2,0.3:24\ìij

irrevocabile, che l’imputato, consapevolmente, in un arco di tempo di dieci anni,

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