Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4369 del 01/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4369 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

CORTINI Luca, n. a Locarno

Svizzera il 12\6\1967

avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì del 30\9\2013
833\13);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il
getto del ricorso;

(n.

Data Udienza: 01/10/2014

1. In data 14\2\2013 il G.i.p. del Tribunale di Forlì emetteva a carico di Cortini Luca decreto
penale di condanna nr. 255\2013 per la contravvenzione di cui all’art. 186 lett. c) del C.d.S.,
per guida in stato di ebbrezza di un’auto Renault Clio, con tasso alcolemico rilevato di g\I 1,65
e 1,67 (acc. in Forlì il 19\1\2013). Notificato il decreto, lo stesso diveniva esecutivo per mancata opposizione nei termini.
Con istanza inoltrata al Tribunale, il difensore dell’imputato, Avv. Gabriele Siboni avanzava
istanza di restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., evidenziando di non avere potuto proporre opposizione, in quanto il decreto non gli era stato notificato, nonostante fosse
stata ritualmente depositata la nomina fiduciaria in data 25\1\2013.
Con ordinanza del 30\9\2013 il Tribunale rigettava la richiesta di restituzione nel termine per
proporre opposizione, rilevando che agli atti processuali non risultava la presenza di una nomina depositata; pertanto il decreto penale, ritualmente era stato notificato all’imputato (il
18\3\2013) e ad difensore d’ufficio Avv. Isacco Sergio Onofri (il 11\3\2013).
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando :
2.1. la inosservanza della legge per non essere stato il decreto notificato al difensore di fiducia
Avv. Gabriele Siboni sebbene nominato fin dal 22\1\2013; la nomina, sebbene depositata, non
risultava presente nel fascicolo processuale; ulteriore nomina era stata presentata il 6\3\2013
per ottenere copia del certificato penale e dei carichi pendenti; nonostante ciò, nulla era stato
notificato al difensore di fiducia.
2.2. il difetto di motivazione laddove il tribunale, a fronte della documentazione prodotta attestante le nomine, aveva rigettato la richiesta.
CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Invero al ricorso è allegata una nomina, quale difensore di fiducia del Cortini, dell’Avv. Gabriele Siboni, datata 22\1\2013, la quale però non riporta alcuna attestazione di deposito presso la segreteria del P.M. a cui era indirizzata.
Tale nomina, fatta esplicitamente in relazione al procedimento per violazione dell’art. 186
C.d.S., non risulta presente in atti e pertanto correttamente il tribunale ha ritenuto di non poterla prendere in considerazione per giustificare la restituzione nel termine per l’opposizione.
3. Quanto alla nomina 6\3\2013 che, sebbene priva di attestazione di deposito certamente è
stata ricevuta dalla Procura della Repubblica, tanto vero che tale Ufficio ne ha rilasciato copia
in data 24\9\2013, essa non era idonea a conferire mandato difensivo nel procedimento che ci
occupa. Infatti tale atto era meramente finalizzato ad “estrarre visura del proprio casellario
giudiziale”. Non contiene alcuna indicazione di un numero di procedimento, né l’indicazione di
un reato; pertanto la nomina, era idonea solo a consentire al difensore di prendere visione del
casellario e dei carichi pendenti del Cortini, ma non era finalizzata a confluire nel fascicolo di
uno specifico procedimento. E’ per tale motivo che non figura negli atti processuali.
4. Consegue da quanto detto, che non essendo presente negli atti del processo la nomina del
difensore di fiducia Avv. Gabriele Siboni; non avendo la difesa dimostrato di avere depositato
la nomina presso la segreteria del P.M. o la cancelleria del giudice, correttamente il G.i.p. ha
notificato al difensore d’ufficio (oltre che all’imputato) il decreto, così pienamente garantendo il
diritto di difesa, sia personale che tecnica.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 1 ottobre 2014
Il Pre. dente

RITENUTO IN FATTO

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