Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43688 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43688 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORTINO ANGELO N. IL 28/11/1963
avverso la sentenza n. 945/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del
03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 2 dicembre 2009 dal Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Licata, appellata da
SORTINO Angelo, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato, commesso il 20 luglio
2008.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul riconoscimento,
violazione di legge sul ricorrere dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e sulla competenza per territorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze riproducono infatti pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate
e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né
specificatamente censura.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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