Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43687 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43687 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENA ATTILIO N. IL 15/07/1970
avverso l’ordinanza n. 7256/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 30/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 17/07/2014

)0
Premesso che con ordinanza in data 30.10.2013 il Tribunale di sorveglianza di Milano
revocava l’affidamento in prova ai servizi sociali concesso a CENA ATTILIO con ordinanza del
Tribunale di sorveglianza di Genova in data 10.12.2010, in quanto il predetto era stato
sorpreso dai Carabinieri il 16.9.2013 in compagnia di persona sottoposta alla libertà
controllata, in possesso di oro e denaro e con strumenti atti a fondere metalli preziosi, cosicché
veniva denunciato per il reato di ricettazione;

Rilevato che il difensore del suddetto detenuto ha interposto ricorso per cassazione avverso

Cena fosse pregiudicata;

Considerato che i motivi di ricorso sono generici e comunque non prendono in considerazione il
fatto che il Cena è stato denunciato per il reato di ricettazione, lo stesso reato per il quale
stava espiando la pena;

Considerato altresì che il ricorso, essendo basato su motivi generici, deve essere dichiarato
inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 17.7. 2014

l’ordinanza, deducendo come unico motivo che non risultava che la persona in compagnia del

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