Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43686 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43686 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAGLIARO GIUSEPPE N. IL 01/02/1979
avverso la sentenza n. 1917/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania, aumentata la pena, ha confermato nel
resto la sentenza emessa in data 6 aprile 2006 dal Tribunale di Siracusa, appellata dal Procuratore Generale territoriale e da PAGLIARO Giuseppe, dichiarato responsabile del delitto di furto
pluriaggravato.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla responsabilità affermata sulla base di valutazione delle emergenze processuali che non
l’avrebbero dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e tendente
a sottoporre al giudizio di legittimità questioni relative alla valutazione delle emergenze processuali precluse a questa Corte, laddove la Corte di merito ha rilevato in modo coerente e logico
che la prova al di la di ogni ragionevole dubbio della partecipazione criminosa fosse stata correttamente individuata dal primo giudice nel comportamento del prevenuto che, trovandosi in atteggiamento di attesa, era poi precipitosamente fuggito alla vista delle forze dell’ordine ed era
stato trovato in possesso di uno strumento identico a quello che aveva il complice colto nell’atto
di tentare il furto, situazione chiaramente sintomatica di una compartecipazione all’operazione
del complice, nel caso non concretizzantesi in apporto materiale ma solo di supporto e vedetta.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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