Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43681 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43681 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA IUPPA GIUSEPPE N. IL 08/02/1934
avverso la sentenza n. 17/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CEFALU’, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 17/06/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, giudice d’appello, ha confermato la sentenza emessa in data 7 febbraio 2011 dal Giudice di pace di
Ganci, appellata da LA IUPPA Giuseppe, dichiarato responsabile del delitto di ingiurie, commesso il 4 agosto 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi da più testimonianze di
persone presenti.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.