Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4368 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4368 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
FIORMARINO PAOLO N. IL 15/11/1990
avverso la sentenza n. 10936/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 12/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/sette le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difen r Avv.;

Data Udienza: 10/07/2014

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Milano, giudice per le indagini preliminari, con sentenza resa ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Fiormarino Paolo, su richiesta delle parti, la
pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, concernente sostanza di tipo
marijuana, riconosciuta l’ipotesi di cui al comma V dell’art. 73 DPR 309/90.
2. Il Procuratore Generale propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza dell’art. 73

predetta norma unitamente a quella detentiva.

Considerato in diritto

1. Il motivo investe il trattamento sanzionatorio.
Deve considerarsi al riguardo, che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12 febbraio
2014, viene in rilievo la disciplina in materia di sostanze stupefacenti prevista dal DPR
309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49. Deve
considerarsi, inoltre, che, essendo stata riconosciuta nelle fattispecie in esame l’ipotesi di cui al
comma quinto dell’art. 73 DPR 309/90, la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della
previsione sanzionatoria mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014
(reclusione da sei mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).
Q, Nella specie la pena inflitta, calcolata sulla pena base di un anno di reclusione, si discosta dal

minimo edittale previsto dalla disciplina vigente ed è stata determinata con riferimento a un
quadro sanzionatorio superato dagli interventi legislativi sopravvenuti e dagli esiti della
sentenza Cort. Cost. n. 32 del 2014.
3.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché la
determinazione della pena è stata effettuata sulla base di parametri edittali venuti meno,
talché oggi risulta illegale, così incidendo sulla stessa validità dell’accordo intercorso tra le
parti.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 10/7/2014.

D.P.R. 309/90, poiché il giudicante aveva omesso di irrogare la pena pecuniaria prevista dalla

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