Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43679 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 43679 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LISI NICOLA N. IL 06/05/1957
avverso la sentenza n. 174/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BITONTO, del
21/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R-ot>et. t Q AJA IU, ala,
che ha concluso per ì,e ye ; pe.7 –ro GeL(
/

/
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

/

Data Udienza: 13/05/2015

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 21.11.2013 il Tribunale di Bari, sez. dist. di Bitonto,
ha affermato la penale responsabilità di Lisi Nicola in relazione alla contestazione
di violazione delle prescrizioni – contenute nel regolamento di servizio approvato
dal Questore di Bari – relative alla attività di vigilanza (art. 9 del Tulps, nonchè
articoli 2e 6 del r.d.l. n. 1952 del 26.9.1935) con condanna del medesimo,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro

In fatto, la contestazione – ritenuta provata dal giudice di merito – concerne tre
aspetti :
– assenza di efficiente collegamento radio tra i veicoli di servizio e la centrale
operativa dell’istituto;
– omessa istituzione dei fogli di servizio per i servizi di vigilanza fissa;
– omessa comunicazione al Questore del nome di uno dei procacciatori di affari.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del
difensore – Lisi Nicola, articolando distinti motivi.
Con il primo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice ed
erronea interpretazione dei contenuti del regolamento.
Il regolamento prevede che il veicolo dì servizio debba essere «radiocollegato».
Gli impianti di collegamento radio erano presenti sui veicoli/ ma presentavano
anomalie di funzionamento. Il ricorrente ritiene che ciò non possa costituire
reato, in quanto la fonte normativa regolamentare non impone il funzionamento
costante degli impianti, che è cosa diversa dalla loro assenza.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione del provvedimento
impugnato, sempre sul tema del radiocollegamento.
La difesa aveva introdotto un dato probatorio rilevante, rimasto non valutato.
Si sostiene infatti che il collegamento – in via sostitutiva – era assicurato dall’
utilizzo di telefoni cellulari muniti della particolare funzione ‘push to talk’.
Tale funzione surroga in modo efficace il radiocollegamento mancante e in
motivazione si ritiene illogicamente non provata detta circostanza di fatto,
travisando il contenuto delle prove.
Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla contestazione
relativa alla mancata istituzione dei fogli di servizio.
Si lamenta l’assenza di prova relativa alla seconda violazione (fogli di servizio)
posto che una testimone aveva riferito sul punto, affermando che venivano
inviati a mezzo posta elettronica.

2

100,00 di ammenda.

Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla omessa
comunicazione del nominativo del procacciatore di affari.
E’ stata esibita comunicazione indirizzata alla Questura a mezzo fax ritenuta
inidonea in sede di decisione. Si contesta tale affermazione posto che il
regolamento non prevede una specifica modalità di comunicazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti, tesi ad introdurre (quanto al preteso vizio di motivazione) un sindacato

3.1 In riferimento al primo motivo, che risulta essere l’unico formulato in diritto,
la manifesta infondatezza deriva dalla erroneità della prospettiva interpretativa
coltivata dal ricorrente.
Data la particolare funzione svolta dagli istituti di vigilanza (che concorrono a
garantire la sicurezza dei beni) è evidente che lì dove il regolamento prevede il
«radiocollegamento» tra la centrale operativa e le vetture ciò implica non solo la
‘predisposizione’ dei mezzi ma anche il loro concreto funzionamento.
Nel caso in esame è stato constatato, peraltro, non un cattivo funzionamento
occasionale e temporaneo ma stabile e prolungato nel tempo, il che consente di
ritenere – come espresso in sentenza – integrata la previsione di legge di cui
all’art. 9 del Tulps.
3.2 Il denunziato vizio motivazionale non sussiste, in riferimento ai motivi
residui. L’utilizzo in via alternativa del sistema ‘push to talk’ (che peraltro
richiede o dispositivi cellulari dedicati o l’installazione di un software specifico)
non solo doveva essere previamente approvato dal Questore (data la modifica
del contenuto della autorizzazione) ma non ha trovato riscontro alcuno nelle
deposizioni dei vigilanti, come esposto in sentenza.
Per il resto, il ricorrente formula ipotesi alternative di ricostruzione del fatto,
contrastanti con ciò che emerge in sentenza, in ciò sollecitando questa Corte di
legittimità ad una rielaborazione del merito, operazione estranea ai poteri di
questa Corte.
Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
la condanna al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la
condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle
ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00.

3

di merito, estraneo al perimetro del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 13 maggio 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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