Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43678 del 20/09/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 43678 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

SENTENZA
A.A.
avverso l’ordinanza n. 169/16 del 27/02/2016 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG MASSIMO GALLI che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 27 febbraio 2016 il Tribunale della libertà di Bologna rigettava
l’istanza di riesame avanzata da A.A., avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il
Tribunale di Reggio Emilia il 29 gennaio 2016.
1.2 Riteneva il giudice del riesame che a carico dell’indagato sussistessero gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai delitti di usura aggravata ed estorsione in danno di T.T.
allo stesso contestati e ricavati: dalle dichiarazioni della persona offesa T.T. circa l’entità
del prestito ottenuto e degli interessi pattuiti, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche
che davano atto delle richieste di consegna di denaro e di pressioni intimidatorie, oltre che
dagli esiti dei servizi di osservazione, in particolare quello del 4-3-2015, nel corso del quale era
emerso come A.A. avesse ricevuto somme di denaro contante proprio dalla parte offesa.
1.3 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione A.A., tramite il proprio
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Data Udienza: 20/09/2016

difensore di fiducia, deducendo:
– violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a
pena di nullità od inutilizzabilità in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese dal T.T. il
quale avendo reso anche dichiarazioni autoaccusatorie doveva essere sentito con la necessaria
assistenza di un difensore e previa formulazione degli avvisi di cui all’art. 64 cod.proc.pen.
pena la non utilizzabilità delle dichiarazioni dallo stesso formulate contra alios;
– violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta contraddittorietà ed illogicità della

sole dichiarazioni del T.T., soggetto di cui andava valutata l’attendibilità, che aveva
ricostruito i fatti in termini contraddittori come risultava dai calcoli in ordine ai prestiti ricevuti
ed all’ammontare degli interessi dovendo i rapporti ricondursi a differenti causali da
individuarsi nelle spiegazioni fornite dal caso in sede di interrogatorio di garanzia;
– violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto
di cui all’art. 629 cod.pen.;
– violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per vizio di motivazione con riguardo alle
esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
2.1 Ed infatti, quanto al primo motivo va ricordato come secondo l’orientamento di questa
Corte la questione dell’inutilizzabilità per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza
le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualità di
imputato o indagato, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se
richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del
giudice di merito (Sez. 6, n.21877 del 24/05/2011, Rv. 250263); nel caso in esame non
risulta che la difesa del A.A. abbia dedotto già in sede di riesame la specifica questione della
inutilizzabilità e la stessa non deduce alcun elemento specifico per fare ritenere che al
momento della sua prima audizione lo stesso avrebbe dovuto essere sentito come indagato di
reato connesso. Al proposito, peraltro, occorre ricordare ancora che secondo l’indirizzo delle
Sezioni Unite la sanzione di inutilizzabilità “erga omnes” delle dichiarazioni assunte senza
garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall’inizio essere sentito in qualità di
imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano già
acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità
procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali
dell’interrogante (Sez. U, n.23868 del 23/04/2009, Rv. 243417). L’applicazione del suddetto
principio al caso in esame comporta l’inammissibilità del motivo posto che non risulta in alcun
modo, né il ricorrente adduce elementi specifici, che al momento della audizione in sede di
s.i.t. il T.T. avesse già reso dichiarazioni auto indizianti note dall’autorità che procedeva
alle indagini. In ogni caso occorre osservare come le dichiarazioni della parte offesa sono state
rese in sede di denuncia e memoria oltre che all’esito dell’interrogatorio quale imputato di
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motivazione in relazione ai gravi indizi posto che a sostegno degli stessi erano state poste le

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reato connesso in data 4 giugno 2015 (vedi pagina 4 ordinanza riesame) con le previste
garanzie ed alla presenza del difensore sicchè alcun problema di inutilizzabilità si pone in
relazione a tali ultime accuse.
2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile; il Tribunale del riesame fonda il giudizio di
gravità indiziaria sulle dichiarazioni della vittima che vengono sottoposte ad un giudizio di
attendibilità intrinseca prima e, poi, ritenute fornite di riscontri di natura estrinseca ed
individualizzante; l’organo del riesame quindi procede ad una valutazione corretta delle

riferimenti accusatori del T.T. trovino specifiche ed individualizzanti conferme nelle
conversazioni intercettate sulle utenze del A.A. e nell’esito dei servizi di o.c.p. (vedi pagina 20
ordinanza impugnata). Pertanto le dichiarazioni accusatorie sono state ritenute credibili anche
perché supportate da validi riscontri di natura oggettiva di natura plurima e concordante
costituiti dagli esiti del servizio di osservazione in occasione del quale l’indagato veniva
rinvenuto in possesso di somme di denaro consegnate in quel frangente proprio dalla vittima. E
quanto alla dedotta causale alternativa del prestito e delle consegne di denaro, deve ritenersi
che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato circa la natura usuraria del debito
mentre le doglianze avanzate sul punto propongono una alternativa ricostruzione dei fatti non
deducibile nel giudizio di legittimità Ed infatti occorre ricordare come secondo il costante
insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una
‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via
esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del
02/12/2003, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di
merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del
suo convincimento.
2.3 Quanto al terzo motivo lo stesso appare inammissibile per genericità; il Tribunale del
riesame con le puntuali osservazioni svolte a pagina 13 dell’ordinanza gravata da ricorso ha
indicato gli specifici elementi sulla base dei quali ritenere integrata sotto il profilo della gravità
indiziaria anche la condotta di estorsione contestata al capo d) in concorso con Errichiello
Nicola ed a fronte di tali dati, che fanno riferimento al contenuto particolare di una
conversazione dal chiaro sapore intimidatorio, il ricorrente si limita a contestare il contenuto e
significato della telefonata.
2.4 Inammissibile è anche il motivo con il quale si deduce l’insussistenza delle esigenze
cautelari; ben lungi dal potere operare in questa sede di legittimità un nuovo giudizio sul punto
basato su circostanze di fatto, va segnalato come il giudice del riesame motivi correttamente
quanto alla necessità dell’applicazione della misura più afflittiva facendo riferimento alla
pericolosità del ricorrente desunta dalla reiterazione delle condotte anche in danno di soggetti
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dichiarazioni ai sensi dei canoni dettati dall’art. 192 cod.proc.pen. evidenziando come i

diversi (vedi pagina 23 ordinanza impugnata), dalla natura organizzata del crimine commesso,
oltre che dalla gravità della condotta di minaccia posta in essere. E proprio su tali circostanze
la motivazione del riesame fonda attendibilmente il giudizio di non concedibilità degli arresti
domiciliari pur con strumento di controllo permanendo un pericolo di reiterazione valutato su
concrete circostanze di fatto.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto

nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..
Roma, 20 settembre 2016
ICICONSIGLIE EST.
Dò Ignazio Par
IL PRESIDENTE
Dott. Piercamillo Davigo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
2° Sezione Penale

dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

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