Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43677 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43677 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA FARCIOLA MATTEO N. IL 13/04/1988
FERRI SAMUELE N. IL 16/07/1988
avverso la sentenza n. 6/2010 TRIBUNALE di PESCARA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pescara, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 3 novembre 2009 dal locale Giudice di pace, appellata da LA FARCIOLA Matteo
e FERRI Samuele, dichiarati responsabili dei delitti di lesioni ed ingiurie, commessi il 29 novembre 2006.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati deducendo violazione di legge quanto alla dichiarata responsabilità per le lesioni e per le ingiurie, nonché vizio di motivazione sulla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto le censure prospettate in punto di responsabilità tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del
fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice
di merito e già adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto agli imputati riposava nella testimonianza delle persone offese, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi da altre dichiarazioni testimoniali.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di
merito, ad essa sottratte, è pure il terzo motivo, con il quale i ricorrenti affermano carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche. Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche la gravità dei fatti, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche
ai fini dell’art. 62-bis C.P., a fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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