Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43677 del 12/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 43677 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOTTO DI CLEMENTE CIPRIANO, nato il 15/04/1961
avverso la sentenza n. 5782/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI del
08/03/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 12/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Massimo Galli, che
ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata
limitatamente alla qualificazione del fatto;
udito per la parte civile l’avv. Vincenzo Arrigo, in sostituzione
dell’avv. Paolo Maria Di Napoli, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Antimo Lucci, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza dell’8 marzo 2013 la Corte di appello di Napoli ha

confermato la sentenza emessa il 28 settembre 2009 dal Tribunale di Napoli, che
aveva dichiarato Scotto Di Clemente Cipriano colpevole dei reati di tentato
omicidio in danno di Friscia Gennaro e Friscia Christian (capo a) e di detenzione
e porto illegali in luogo pubblico di una pistola cal. 7,65 di marca ignota (capo b),

l’aumento di pena per la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta
la continuazione tra i reati, alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al
risarcimento dei danni in favore delle persone offese, costituite parti civili, da
liquidarsi in separata sede.

2. La sentenza di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità
dell’imputato, dopo avere ricostruito i fatti, sulla base delle dichiarazioni rese
dalle persone offese e da alcuni testi che vi avevano assistito parzialmente, quali
Lubrano Anna Maria, gestore di un vicino stabilimento balneare, e Maione
Giovanni, amico delle vittime.
2.1. La vicenda, che aveva portato alla duplice contestata incriminazione, si
era verificata in Pozzuoli nel tardo pomeriggio dell’8 luglio 2008.
Tra l’imputato, gestore di un lido balneare, e le persone offese era insorto
un litigio verbale, poi degenerato, per avere il primo licenziato una parente delle
seconde. L’imputato dapprima aveva inseguito con la propria auto le persone
offese, che erano fuggite con la loro auto unitamente all’amico Maione Giovanni,
mostrando minacciosamente una pistola, e poi esplodendo al loro indirizzo,
senza raggiungerle, uno o due colpi di pistola.
Le persone offese si erano rifugiate presso i Carabinieri, sporgendo
denuncia, e gli stessi Carabinieri erano intervenuti a seguito della segnalazione,
fatta dalla teste Lubrano, della esplosione di colpi di arma da fuoco.
2.2. Riscontravano le indicate prove dichiarative il ritrovamento di un
bossolo calibro 7,65 di una pistola automatica la sera stessa sul luogo del fatto e
le parziali ammissioni dell’imputato in ordine alle circostanze di tempo e di luogo
in cui aveva incontrato le persone offese e al litigio intercorso con le stesse, pur
negando egli la detenzione dell’arma e il suo utilizzo, mentre era ritenuta
inattendibile e apprezzata come poco rilevante la deposizione della teste della
difesa Capano Maria.

3. La Corte di appello, richiamato l’iter motivo della sentenza di primo grado
e illustrate le ragioni di doglianza sviluppate dalla difesa con i motivi di appello:

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utilizzata per commettere il primo reato, e l’aveva condannato, escluso

- condivideva preliminarmente l’esposizione dei fatti e la valutazione delle
risultanze processuali operate nella sentenza impugnata, che apprezzava come
corrette;
– riteneva infondata la deduzione dell’appellante che il primo Giudice aveva
utilizzato come prove, in luogo delle deposizioni testimoniali, le sommarie
informazioni testimoniali;
– rimarcava che tra le versioni dei fatti rese dai testi era completa la
corrispondenza quanto all’incontro-scontro tra l’imputato e le vittime, alle ragioni

delle persone offese, al litigio verbale e alla sua degenerazione, alle circostanze
di tempo e luogo dei fatti e alle persone presenti, attenendo, invece, le
divergenze alla fase riguardante la minaccia armata operata dall’imputato e alla
successiva sparatoria;
– rilevava che tale fase era ricostruibile sulla base delle dichiarazioni delle
persone offese, che credibili avevano reso una versione dei fatti intrinsecamente
attendibile e riscontrata sia reciprocamente sia estrinsecamente dalla
deposizione della teste Lubrano, che aveva chiamato i Carabinieri prima ancora
che le persone offese fossero giunte in caserma, e da quella del teste Maione,
che si era dato alla fuga a piedi abbandonando l’auto, sulla quale era con le
persone offese, quando si era reso conto che l’imputato li stava inseguendo, e
aveva riferito di avere udito uno o due colpi pur non ricollegandoli con certezza
alla esplosione di arma da fuoco;
– rappresentava che le dichiarazioni delle persone offese che avevano visto
l’imputato impugnare l’arma, puntarla verso la loro auto e sparare almeno un
colpo avevano trovato riscontro nella deposizione del maresciallo Villani, che
aveva riferito in merito alla telefonata della titolare del lido

“Le Dune”,

identificata nella teste Lubrano, circa i colpi di arma da fuoco sparati all’indirizzo
dì una macchina rossa da parte del conducente di un’auto di grossa cilindrata, e
in merito alla denuncia sporta dal Friscia, giunto in caserma correndo e urlando
che gli avevano sparato, riscontrando anche la versione originaria della teste
Lubrano comunque confluita nel dibattimento attraverso le contestazioni, e
confermata peraltro dalla stessa teste e dall’appuntato Spisani, e l’intervenuto
rinvenimento del bossolo in seguito alle indicazioni date dalla medesima teste
Lubrano circa il luogo della esplosione;
– sottolineava che il rinvenimento del bossolo da parte dell’appuntato
D’Angelo e del vicebrigadiere Di Palma a circa cinquanta metri dal lido “Le Dune”
(a sua volta distante circa sette/ottocento metri dal lido “Il Sorriso” gestito
dall’imputato) suffragava la versione dei fatti resa dai testi in relazione al luogo
degli spari, da essi indicato, e confermava la detenzione illegale di pistola da
parte dell’imputato, privo di autorizzazione al porto di arma da fuoco;

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dello scontro correlate al minore compenso riservato dall’imputato a una parente

- evidenziava che erano elementi neutri, e non elementi favorevoli
all’imputato, la mancata effettuazione di

“stub” e di perquisizione volta al

rinvenimento della pistola, poiché si trattava non di prove raccolte con esito
negativo, ma di mezzi di ricerca della prova omessi e neppure sollecitati
dall’imputato per dimostrare la propria estraneità alla vicenda;
– riteneva destituito di ogni fondamento il sospetto rappresentato
dall’imputato di indagini orientate in suo danno in dipendenza dell’affermato, e
non provato, diniego opposto dal medesimo alla prestazione di ospitalità gratuita

rese da altri operanti anche estranei a ogni potenziale influenza del medesimo
maresciallo;
– andava condivisa la valutazione di inattendibilità della teste Capano,
dedotta dalla difesa e asserita abituale frequentatrice del lido balneare gestito
dall’imputato, avuto riguardo alle evidenziate contraddizioni del suo racconto,
alla sua ininfluenza rispetto alla fase finale del litigio, invece rilevante ai fini della
ricostruzione del fatto, essendosi la teste limitata ad affermare di “non aver
“non avere sentito”

visto” la condotta dell’imputato e di

gli spari, e alla

complessiva inattendibilità della teste, che ha dichiarato di non ricordare neppure
la sua data di nascita.
3.1. Secondo la Corte di appello, sussistevano gli elementi costitutivi del
contestato reato, che l’imputato -fondando la sua difesa sulla negatoria del
possesso dell’arma e del suo conseguente utilizzo- neppure aveva contestato,
avuto riguardo alla certa idoneità dell’azione a causare la morte, in ragione della
posizione dell’imputato centrale rispetto all’auto in cui erano entrambe le
potenziali vittime; delle modalità dell’azione espresse puntando l’arma, tenuta
con entrambe le mani, in direzione dell’auto delle stesse e sparando; della
distanza in cui l’imputato era rispetto a detto veicolo; della percezione del colpo
da parte delle vittime e del mezzo utilizzato, che era un’arma da fuoco idonea
all’uso.
Sul piano soggettivo confermavano il dolo intenzionale dell’omicidio
l’inseguimento pericoloso da parte dell’imputato dell’autovettura delle vittime,
che aveva superato cercando di costringerla a fermarsi; il primo tentativo
dell’imputato di sparare mentre i veicoli erano paralleli sulla strada che
percorrevano; il taglio della strada alle vittime costrette a frenare; la discesa
dell’imputato dalla propria auto, senza soluzione di continuità, prendendo la mira
a due mani, puntando la pistola contro le persone offese e subito sparando.
3.2. Le richieste subordinate, relative al riconoscimento dell’esimente di cui
all’art. 52 cod. pen., delle attenuanti generiche nella massima estensione con
giudizio di prevalenza, dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 cod. pen. e del
contenimento della pena nel minimo edittale, erano motivate solo dal fatto che
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al maresciallo Villani e alla sua famiglia, tenuto anche conto delle deposizioni

l’imputato secondo la sua prospettazione era l’aggredito e non l’aggressore, e, in
mancanza di ogni valutazione critica della sentenza di primo grado, erano
giudicate inammissibili, oltre a essere comunque infondate nel merito.

4. L’imputato Scotto Di Clemente ricorre per cassazione per mezzo dell’avv.
Antimo Lucci e chiede l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi,
denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc.

punisce colui che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere
un delitto, e 575 cod. pen., che “richiede, oltre all’elemento oggettivo della
condotta (che deve essere idonea ed inequivoca), il nesso di causalità,
l’elemento soggettivo e cioè il dolo, oltre alla coscienza e alla volontari età
dell’azione, e l’accertamento dell’animus necandi”, e in relazione agli artt. 526 e
496 cod. proc. pen.;
– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., evidente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, essendo i Giudici di merito spesso incorsi in grave travisamento
delle risultanze processuali e in veri e propri errori, se non arbitri, nella
valutazione delle prove.
Secondo il ricorrente, che, dopo la enunciazione degli indicati motivi, ne fa
una trattazione unitaria e promiscua, il richiamo operato a specifici atti
processuali è diretto in via esclusiva a dimostrare l’inesistenza del reato ascritto,
l’assoluta carenza dei suoi elementi costitutivi e gli errori valutativi delle
risultanze processuali e delle prove acquisite.
4.1. Richiamati, quindi, stralci della sentenza impugnata nelle parti in cui si
è dato atto delle emergenze acquisite, il ricorrente ne deduce la non rispondenza
agli atti utilizzati, riportando il contenuto, pure per stralci, delle denunce sporte
dalle persone offese la sera del fatto alle ore 21,15 presso i Carabinieri di Licola
e il 23 luglio e il 2 ottobre 2008 presso la Procura di Napoli e delle dichiarazioni
di Friscia Gennaro e Friscia Christian in sede di sommarie informazioni il 30 luglio
2008 e come testimoni dinanzi al collegio della terza sezione penale del Tribunale
il 19 gennaio 2009, anche in relazione alle risposte rese al Pubblico Ministero,
alla difesa e al Presidente del collegio giudicante.
4.2. Ad avviso del ricorrente, la verità storica enunciata in ricorso attiene al
fatto che Friscia Martina, figlia e sorella delle presunte parti offese, dopo avere
concordato con esso ricorrente un compenso di ottocento euro mensili per
prestare lavoro alle sue dipendenze, aveva abbandonato il posto di lavoro in
piena stagione estiva ed era stata licenziata; riammessa successivamente al
lavoro, aveva ricevuto la minore somma di seicento euro mensili, in dipendenza
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pen., violazione di legge in relazione agli artt. 56, comma 1, cod. pen., che

della settimana non lavorata e dell’assenza ingiustificata, e aveva reagito in
modo immediato e offensivo contro il suo datore di lavoro e la moglie,
preannunciando minacciosamente che sarebbe stato facile trovare il modo per
far sborsare da parte loro anche la differenza non ricevuta.
A ciò era seguita la spedizione punitiva, sostanziatasi in un tentativo di
estorsione posto in essere dalle persone offese insieme a Maione Giovanni, e
attestato dalle non coerenti dichiarazioni rese dalle medesime, mentre lo stesso
Tribunale aveva parlato di “falla delle indagini” e rilevato che esso ricorrente non

4.3. Richiamati, inoltre, i riferimenti contenuti in sentenza alla deposizione
della teste Lubrano, il ricorrente ne contrappone i riferimenti alle dichiarazioni
rese dalla stessa evidenziandone in grassetto e con sottolineature i passaggi, e
procedendo con analoghe modalità quanto alle deposizioni dei testi Maione e
Capano.
Anche nella descrizione dei dati oggettivi della vicenda (come il
rinvenimento del bossolo) e nella riportata ricostruzione della stessa, è sfuggito
al Tribunale, ad avviso del ricorrente, quanto dichiarato da Friscia Gennaro al
Pubblico Ministero il 30 luglio 2008 in ordine alle espressioni pronunciate dai
Carabinieri, dopo la sua denuncia, e a quanto già da lui segnalato circa
l’atteggiamento del maresciallo Villani e circa le sue pretese quanto alla fruizione
dello stabilimento balneare di esso ricorrente.
4.4. Né, ad avviso del ricorrente, si è in alcun modo considerato che egli non
si è mai allontanato dal suo posto di lavoro; le perquisizioni, personale e
autoveicolare, eseguite nella immediatezza hanno avuto esito totalmente
negativo; non si è proceduto all’esame dello “stub” nonostante la sua presenza
fisica; le giustificazioni di tale omissione sono state variopinte, generiche e anche
contraddittorie; gravavano pesantissimi dubbi sulle modalità, sui tempi e sul
luogo di rinvenimento del bossolo calibro 7,65, trovato peraltro sul lato opposto
della strada rispetto alla ricostruzione operata dalle stesse presunte parti offese
e non fatto oggetto di perizia balistica, mentre se si fosse proceduto all’esame
“stub” e alla indicata perizia si sarebbe avuta la

“certezza immediata e

matematica” della sua assoluta innocenza e della fondatezza della denuncia da
lui sporta per calunnia e tentata estorsione contro le presunte parti offese e il già
indicato Maione.
4.5. La ricostruzione storica e tecnico-giuridica ripercorsa dal Tribunale è
stata ripresa acriticamente e con motivazione illogica e carente da parte della
Corte di appello, che, invece di limitarsi a verificare il lavoro del Giudice di primo
grado, doveva tendere all’accertamento della verità oltre ogni ragionevole
dubbio, e svolgere una motivazione non congetturale né basata su mere e
arbitrarie presunzioni, rendendo conto del procedimento intellettivo svolto e
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II

aveva mai posseduto una pistola.

verificando, senza incorrere negli operati travisamenti della prova, la coincidenza
tra l’assunto iniziale e le emergenze della operazione conoscitiva compiuta nel
procedimento.
Né la Corte di appello, come già il Tribunale, si è accorta che non sono
utilizzabili ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente
acquisite nel dibattimento ex art. 496 e segg. cod. proc. pen.
4.6. Illustrati i principi di diritto in tema di tentativo, di dolo diretto con esso
compatibile e di desistenza volontaria, il ricorrente rappresenta conclusivamente

ritenuto, in ciò risiedendo il suo unico torto, di esercitare il suo diritto di lavoro e
di datore di lavoro e di tutelare l’attività, la persona e la famiglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, infondato o inammissibile nei proposti motivi, deve essere
rigettato.

2. All’esame delle censure che denunciano la carenza, la illogicità e la
contraddittorietà della motivazione della sentenza, oltre all’incorso travisamento
delle risultanze processuali, deve premettersi il richiamo, in via generale, come
criterio metodologico, alla condivisa costante giurisprudenza di questa Corte, alla
cui stregua l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione deve
essere limitato -per espressa volontà del legislatore- a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di
merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, e di procedere alla

“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del
30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, e, tra le
successive conformi, da ultimo, Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010,
dep. 26/07/2010, Capanna e altro, Rv. 248192).
Non integrano, infatti, manifesta illogicità della motivazione come vizio
denunciabile in questa sede, la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, né la diversa
ricostruzione degli atti ritenuta più logica, né la minima incongruenza, né la
mancata confutazione di un’argomentazione difensiva.
2.1. L’illogicità della motivazione deve, invece, consistere in carenze logico giuridiche, risultanti dal testo del provvedimento impugnato ed essere evidenti, e
cioè di spessore tale da essere percepibili ictu ocull, restando ininfluenti le
minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive, che,
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di essere innocente, di essere l’aggredito e l’unica vera parte offesa e di avere

anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv.
214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260;
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, e, tra
le plurime successive conformi, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,
dep. 18/11/2010, Merja, Rv. 248698), poiché, nella motivazione della sentenza,
il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le
deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze

globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le
ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere
tenuto presente ogni fatto decisivo, senza lasciare spazio a una valida alternativa
(tra le altre, Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006 Mirabilia, Rv.
233187; Sez. 2, n.

18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008,

Ferdico, Rv.

239789; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, dep. 01/09/2009, Bevilacqua, Rv.
245238; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Schowick, Rv.
250105).
2.2. Un vizio motivazionale per essere stati trascurati o disattesi elementi di
valutazione è, invece, configurabile, anche alla luce della nuova formulazione
dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che consente un sindacato
esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo
all’esito di una cognitio facti ex actis, nel contesto della categoria logico-giuridica
del travisamento della prova, quando il dato processuale/probatorio trascurato o
travisato, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, abbia una
essenziale forza dimostrativa, secondo un parametro di rilevanza e di decisività
ai fini del decidere, tale da disarticolare effettivamente l’intero ragionamento
probatorio e da incidere sulla permanenza della sua

“resistenza”

logica,

rimanendo, in ogni caso, esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e
completezza della motivazione si tramuti in una rilettura e reinterpretazione nel
merito del risultato probatorio, da contrapporre alla valutazione effettuata dal
giudice di merito (tra le altre, Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006,
dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, dep.
27/02/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 1, n. 35848 del 19/09/2007, dep.
01/10/2007, Alessandro, Rv. 237684; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, dep.
12/10/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011,
dep. 11/05/2011, Carone, Rv. 250168).
Per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in particolare, il ricorso non può limitarsi ad
addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione
nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o
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processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione

adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve invece: a) identificare l’atto
processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato
probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la
ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata; c) dare la prova della verità
dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva
esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni
per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’interna
coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale

“incompatibilità”

altre, Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv.
240411; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv.
249035; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994).
2.3. Il ricorso, in ogni caso, deve contenere, a pena d’inammissibilità e in
forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche
sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori (Sez. 6, n.
29623 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Rv. 248192), e la condizione della
specifica indicazione degli “altri atti del processo”, con riferimento ai quali, l’art.
606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione
denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi
(quali, ad esempio, l’integrale riproduzione dell’atto nel testo del ricorso,
l’allegazione in copia, l’individuazione precisa dell’atto nel fascicolo processuale
di merito), purché detti modi non si limitino a invitare ovvero costringere la
Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (da
ultimo, Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014 dep. 16/10/2014, Sisti, Rv. 260994).
2.4. Si rileva, inoltre, sotto concorrente profilo che anche il giudice di
appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte
nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per
aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la
ricostruzione effettuata (tra le altre, Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003,
Delvai, Rv. 223061), e che, in presenza di una doppia conforme affermazione di
responsabilità, è giudicata ammissibile la motivazione della sentenza di appello
per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure
formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed
argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di
appello, nell’effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si
regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni
sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia
soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi
logici, non specificamente e criticamente censurate.

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all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (tra le

In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello,
fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e
inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della
motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure
con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti
riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della
decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito
costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep.

Valerio, Rv. 252615).

3. Ulteriore premessa attiene alla riaffermazione, quale criterio metodologico
di lettura, dei condivisi principi di diritto che riguardano il requisito della
specificità dei motivi di impugnazione.
3.1. Tale requisito, normativamente previsto dall’art. 581 lett. c) cod. proc.
pen., secondo il quale devono essere enunciati nell’atto di impugnazione “i

motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta”, trova la sua ragione d’essere nella necessità di
porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del
provvedimento impugnato, oggetto delle censure, e di esercitare il proprio
sindacato, inerendo al concetto stesso di

“motivo”

d’impugnazione

l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce.
Questo implica, a carico del titolare del diritto di impugnazione, non
solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti
determinati dell’atto impugnato, ma anche quello di esprimere un vaglio critico in
ordine a ciascuno di essi, formulando argomentazioni che espongano critiche
analitiche e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del
provvedimento impugnato, le quali siano capaci di contrastare quelle in esso
contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è carente o
errato.
3.2. Non corrispondono, quindi, al requisito della specificità il motivo che
risulti intrinsecamente indeterminato o che difetti della necessaria, precisa e
concreta correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato, finendo con il potersi adattare alla impugnativa di un qualunque
provvedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 395298 del 30/09/2004,
dep. 11/10/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 19551 del 15/05/2008,
dep. 19/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,
dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568), né il motivo che si risolva nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, anche se con l’aggiunta di
frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive e
10

72

1994, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012,

apodittiche (tra le altre, Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005,
Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009,
Arnone,

Rv.

243838;

Sez.

6,

n.

8700

del

21/01/2013,

dep. 21/02/2013,

Leonardo, Rv. 254584; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, dep. 08/08/2013,
Nivagi, Rv. 256133), o il motivo che si limiti a enunciare ragioni e argomenti già
illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla
motivazione del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 6, n. 22445 del
08/05/2009, dep. 28/05/2009, P.M. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 3, n.

4. Svolte le indicate premesse di ordine metodologico e passando alla
concreta verifica di legittimità della decisione impugnata, si rileva che la
contestata valutazione organica delle risultanze processuali è stata
correttamente ed esaustivamente condotta dalla Corte di merito, che, svolgendo
le sue argomentazioni in rapporto alle doglianze difensive fatte oggetto dei
motivi di appello, analiticamente ripercorse, non ha prescisso dalla esposizione
dei fatti e dalla specifica e articolata disamina delle emergenze probatorie
contenute nella sentenza del primo Giudice, che ha condiviso e integralmente
recepito, ripercorrendo a sua volta criticamente i dati fattuali acquisiti,
coerentemente giustificando la loro lettura e dando conto degli itinerari
interpretativi percorsi.
4.1. La Corte, movendo, in coerenza con l’approccio difensivo riferito alla
dedotta inattendibilità delle persone offese dal reato e alla errata valutazione
delle altre prove, e seguendo un rigoroso ragionamento probatorio (sintetizzato
sub 3 del “ritenuto in fatto”), in particolare:
– ha dato conto dei convergenti approdi probatori relativi al dato fattuale
dell’incontro-scontro tra il ricorrente e le persone offese, al motivo che lo aveva
determinato, ai luoghi, tempi e persone della vicenda, all’incorso litigio verbale e
alla sua degenerazione;
– ha evidenziato che, con riguardo all’epilogo del litigio estrinsecatosi nella
minaccia a mano armata -a opera del ricorrente- seguita dalla sparatoria,
assumevano rilievo le dichiarazioni delle persone offese;
– ha apprezzato positivamente la credibilità e attendibilità intrinseca delle
stesse, ragionevolmente puntualizzando i passaggi che ne hanno cadenzato la
svolta analisi critica, e ha posto il loro apporto dichiarativo, reciprocamente
riscontrato, in coerente correlazione con altri dati estrinseci, di natura
dichiarativa (deposizioni dei testi Lubrano, Maione, Villani e Sisani), fattuale
(rinvenimento del bossolo a seguito delle dichiarazioni della teste Lubrano circa il
luogo dell’esplosione), logica (immediatezza e spontaneità della denuncia a
opera delle persone offese, tempo e contenuto della chiamata dei carabinieri da

11

29612 del 05/05/2010, dep. 27/07/2010, P.G., P.C. in proc. R., Rv. 247741).

parte della teste Lubrano, abbandono dell’abitacolo dell’auto e fuga a piedi del
teste Maione).
4.2. Le argomentazioni spese per enunciare le ragioni della disposta
conferma della pronuncia di condanna hanno anche esplorato il campo dei
rappresentati punti di criticità della operata analisi descrittiva e ricostruttiva,
rimarcandosi motivatamente per ciascuno la irrilevanza o la subvalenza o
comunque il carattere non dirimente, né decisivo a favore del ricorrente, e
afferenti all’asserita mancata capacità di identificare con certezza la natura dei

dalla teste Lubrano, rispetto a quella originaria, e alle ragioni della valorizzazione
della credibilità di quest’ultima; alla mancanza di accertamenti tecnici sul
bossolo, di “stub” e di perquisizione volta al rinvenimento della pistola, non
trovata e non oggetto di sequestro; al presunto intento calunnioso del teste
Villani nei confronti del ricorrente.
4.3. Nel suo percorso argomentativo, la sentenza, anche nel rispondere alla
ulteriore obiezione difensiva, relativa alla deposizione della teste Capano,
indicata dal ricorrente e valutata inattendibile dal Tribunale, ha svolto pertinenti
e non incongrui rilievi, riferiti, con specifici richiami fattuali, alle contraddizioni in
cui la teste è incorsa, alla ininfluenza della sua deposizione rispetto alla fase
finale del litigio d’interesse ai fini della ricostruzione del fatto, e alla sua
complessiva inattendibilità.
La Corte, inoltre, condividendo l’analisi più specificamente relativa agli
elementi dei reati ascritti, svolta nella sentenza di primo grado, cui ha rinviato, e
segnalando che la difesa si era sostanzialmente concentrata sulla negatoria del
possesso dell’arma da parte del ricorrente, ha ripercorso, debitamente
compendiandoli, sì come riportati in estrema sintesi sub 3.1. del “ritenuto in
fatto”, i dati, supportati dai pertinenti elementi di prova, relativi alla idoneità a
uccidere della condotta e al dolo intenzionale dell’omicidio.
4.4. Si tratta di considerazioni che, fondandosi sull’analisi ragionata di dati
congruenti con le risultanze in atti e sviluppando, in termini né apodittici, né
manifestamente illogici, un articolato ragionamento probatorio coerente con le
regole a esso proposte, hanno tratto dalla coordinata lettura delle emergenze
acquisite -costituite dai ripercorsi elementi di conoscenza provenienti dalle fonti
dichiarative e dalla loro rilevata convergenza sui punti decisivi della vicenda,
unitamente alle ulteriori emergenze processuali, spiegate in modo convincente e
ricostruite senza fratture logiche e contraddizioni- solide ragioni giustificative
delle scelte operate e della valenza probatoria riservata a specifici dati ed
elementi al fine della ricostruzione della vicenda e del giudizio finale di
esaustività del quadro probatorio di colpevolezza del ricorrente, che supporta la
decisione confermativa della pronuncia di condanna del medesimo.
12

colpi “uditi” da parte dei testi Lubrano e Maione; alla diversità della versione resa

5. In questo contesto, esente da vizi logici e giuridici, non possono trovare
accoglimento le diffuse doglianze difensive.

6. Sono, innanzitutto, da ritenere aspecifiche le censure svolte dal ricorrente
nella parte in cui (dopo la enunciazione nelle prime due pagine del ricorso dei
relativi motivi e della scelta metodologica di richiamare specifici atti del processo
in vista della verifica e della conferma della inesistenza del reato, della carenza

delle risultanze processuali e delle prove effettivamente acquisite) adotta una
tecnica espositiva (tra la seconda e la diciottesima pagina, non numerate),
consistente in:
– richiami per stralci del contenuto della sentenza impugnata (seconda e
terza pagina), cui il ricorrente oppone il richiamo per stralci al contenuto delle
denunce presentate dalle persone offese ai Carabinieri di Licola e alla Procura
della Repubblica di Napoli il 2 ottobre 2008 e il 23 luglio 2008 (terza e quarta
pagina), delle dichiarazioni rese dalle stesse persone offese e di cui ai verbali di
assunzione di informazioni del 30 luglio 2008 e ai verbali di esame testimoniale
del 19 gennaio 2009 (dalla quarta alla undicesima pagina), e la trasposizione di
parte del contenuto dell’atto di appello (dalla undicesima alla tredicesima
pagina);
– ulteriori richiami per stralci del contenuto della sentenza impugnata cui il
ricorrente oppone i richiami di stralci di dichiarazioni rese da Lubrano Annamaria,
Maione Giovanni e Capano Maria (dalla tredicesima alla quindicesima pagina),
non datate e costituenti a loro volta trasposizione integrale delle corrispondenti
parti dell’atto di appello, unitamente all’ulteriore stralcio della sentenza
impugnata (dalla quindicesima alla diciassettesima pagina), cui lo stesso
ricorrente oppone (diciassettesima e diciottesima pagina) le considerazioni
espresse nell’esordio dell’atto di appello e dallo stesso trasposte in ricorso anche
mantenendo il riferimento al Tribunale quale autorità emittente della decisione
impugnata.
6.1. In tal modo, il ricorrente -che, peraltro, assumendo un incorso
travisamento della prova, si riferisce anche ad atti relativi alla fase delle indagini,
la cui acquisizione al processo non prova, e richiama il contenuto di detti atti e di
verbali del processo, che trascrive, la cui essenziale forza dimostrativa, incidente
sulla permanenza della resistenza logica della decisione secondo i predetti
richiamati principi di diritto, non dimostra, limitandosi a rinviare alla loro lettura,
comunque non consentita per le implicazioni di merito che comporta, con
sottolineature ed evidenziazioni di espressioni o proposizioni- ripropone
letteralmente, con mere modifiche di stile relative alla consecuzione degli

13

dei suoi elementi, oggettivi e soggettivi, e degli incorsi errori nella valutazione

argomenti e con l’inserimento degli indicati riferimenti ad atti processuali, le
censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione -al fine
di confutarle, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto che fondano il dissenso, al di là della loro parziale trascrizione- le
argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti.
6.2. Né conferisce specificità alla censura la deduzione conclusiva del
ricorrente che il Giudice di appello si è limitato all’adesione acritica, con
motivazione carente e illogica, alla “ricostruzione storica e tecnico-giuridica” della

alla valutazione dei risultati probatori acquisiti e delle prove a favore
dell’imputato e della generica riconduzione della motivazione a deduzioni,
congetture e arbitrarie presunzioni, la denuncia non è mediata dalla specifica e
critica correlazione con le ragioni argomentate della decisione formalmente
attaccata, che, oggetto in alcuni passaggi di mera parziale trascrizione nel corpo
del ricorso, sono del tutto ignorate, né dall’argomentata denuncia del vizio di
legittimità e dalla rappresentazione della sua decisività, tale da imporre diversa
conclusione del caso.
6.3. Tale aspecificità, che investe anche l’ulteriore, generico e indimostrato,
rilievo secondo cui non si sarebbe tenuto conto della inutilizzabilità nel giudizio di
prove diverse da quelle ritualmente acquisite, conduce al rilievo della
inammissibilità in parte qua del ricorso.

7. È, inoltre, destituita di giuridico pregio la censura che attiene alla
inosservanza del principio “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, che il ricorrente
assume violato per l’incorso travisamento della prova in dipendenza dell’omessa
considerazione di circostanze decisive risultanti da atti processuali.
7.1. L’analisi svolta, che non ha lasciato spazio a una valida spiegazione
alternativa, è infatti del tutto coerente con l’esatta interpretazione e applicazione
dell’indicato principio, lo stesso imponendo al giudice, per costante e condivisa
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009,
dep. 09/06/2009, PG in proc. Manickann, Rv. 243801; Sez. 1, n. 17291 del
03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449; Sez. 1, n. 41110 del
24/10/2011, dep. 11/11/2011, PG in proc. 3avad, Rv. 251507), un metodo
dialettico di verifica della ipotesi accusatoria secondo il criterio del

“dubbio” e

comportando che la verifica della ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve
essere compiuta in maniera da evitare la sussistenza di dubbi interni (l’auto
contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l’esistenza
di una ipotesi alternativa non astrattamente formulabile e prospettabile come
possibile, ma dotata di razionalità e plausibilità pratica per il riscontro della sua
effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, nelle emergenze processali).
14

prima sentenza, poiché, al di là del richiamo ai principi di diritto che attengono

7.2. La prospettazione della contraddizione esterna della motivazione non è,
invece, accompagnata, come già rilevato, dalla enunciazione dell’elemento
fattuale o del dato probatorio, emergente dall’atto richiamato, incidente, in modo
decisivo e provato, sulla tenuta logica e sulla interna coerenza dell’impianto
argonnentativo della decisione.

8. Né ha fondamento la censura che attiene alla qualificazione del fatto
come tentato omicidio.

questa Corte, afferenti all’elemento soggettivo del dolo e alla sua ricostruzione, è
astratta da ogni riferimento all’analisi specifica che del dolo intenzionale, emerso
dalle modalità del fatto, ha fatto la Corte di appello dando esaustivo conto -a
fronte della negatoria da parte del ricorrente di possedere l’arma e di avere
sparato- delle ragioni giustificative della conferma delle valutazioni svolte dal
primo Giudice, che aveva già posto in debito risalto i dati probatori acquisiti e
ritenuto l’infondatezza dell’assunto difensivo volto a escludere l’intento omicida.

9. Il richiamo all’istituto della desistenza volontaria, peraltro in termini del
tutto generici e riepilogativi di massime giurisprudenziale, è, infine, precluso in
questa sede ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non avendo
formato oggetto dei motivi di appello.

10.

Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere,

conclusivamente, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese
sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, che si liquidano nella
somma di euro tremila, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio
dalle parti civili, che liquida nella somma di euro tremila, oltre accessori come
per legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Essa, affidata al richiamo dei principi di diritto tratti dalla giurisprudenza di

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