Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43674 del 17/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43674 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTIERO MAURIZIO FILIPPO N. IL 05/06/1962
avverso la sentenza n. 2681/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 17/06/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 28 settembre 2007 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Vigevano, appellata
da CONTIERO Maurizio Filippo, dichiarato responsabile dei delitti di furto aggravato tentato e
consumato, e indebito utilizzo di carta di credito, commesso il 18 ottobre 2005.
Propone ricorso per cassazione, integrato da memoria aggiunta, l’imputato deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. nonché sull’entità
della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico, le censure essendo
formulate in modo stereotipato, senza alcuna considerazione degli elementi evidenziati e degli
argomenti spesi nella sentenza impugnata. Sicché l’assenza di un collegamento concreto con la
motivazione di questa impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo
voluti per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e non può invocare una mera rilettura dei fatti.
Inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di
aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è infine il secondo motivo, concernente la misura della pena giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per
avere adeguatamente richiamato la negativa personalità del prevenuto e la impossibile prognosi
di non recidivanza, peraltro smentita dalla commissione di altri episodi criminosi dopo la sentenza impugnata, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.