Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43672 del 17/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43672 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 5546/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

(q0A.A0

Data Udienza: 17/07/2014

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento del 12 novembre 2013 il Magistrato di sorveglianza di
Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto Attanasio
Alessio, ai sensi dell’art. 35 ord. pen., con riferimento ad un comportamento
dell’Amministrazione penitenziaria (mancata ottemperanza all’ordinanza emessa
da quello stesso giudice il 7 ottobre 2013 che dichiarava illegittime le disposizioni
che prevedevano, durante l’esecuzione della sanzione dell’isolamento diurno, la

compagni dello stesso gruppo di socialità; il passaggio di generi alimentari tra
detenuti dello stesso gruppo) ritenuto lesivo dei suoi diritti soggettivi.
1.1 A ragione della propria decisione il Magistrato di sorveglianza ha
rilevato, per un verso, che la indicata sua ordinanza aveva fatto salve le
limitazioni proprie del regime penitenziario di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. a cui
l’Attanasio era sottoposto, così lasciando alla discrezionalità della direzione il
“quomodo” dell’adeguamento a quanto stabilito in materia con il citato
provvedimento del 7 ottobre 2013; per altro verso, che avverso l’indicato
provvedimento era stata proposta tempestiva opposizione, che determinava una
sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato ed il “temporaneo
ripristino” dello status quo ante.
2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

l’Attanasio, deducendone, anche attraverso due memorie difensive, l’illegittimità
per violazione di legge e vizio di motivazione, contestando, in estrema sintesi,
ambedue le rationes decidendi del provvedimento impugnato: sia quella in cui si
afferma che sarebbe rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione il quomodo
dell’adeguamento a quanto stabilito nell’ordinanza 7 ottobre 2013, posto che le
ordinanza del magistrato di sorveglianza rese su reclami proposti da detenuti a
tutela di propri diritti devono ricevere concreta applicazione specie quanto
intervengono su disposizioni dell’amministrazione penitenziaria, come quelle
relative alla chiusura del blindo, che integrano un trattamento inumano e
degradante; sia quella in cui si riconosce efficacia sospensiva all’impugnazione
proposta avverso l’ordinanza 7 ottobre 2013.

Considerato in diritto

1. Seppure deve ritenersi senz’altro incongrua l’affermazione del Magistrato
di sorveglianza di Novara secondo cui la proposizione di ricorso per cassazione
avverso la sua ordinanza 7 ottobre 2013 ne sospenderebbe tout court l’efficacia,
risultando la stessa in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 666 comma 7 cod.
proc. pen. che riconosce esclusivamente al quel giudice il potere discrezionale di

diuturna chiusura del blindo della camera detentiva, la comunicazione con i

sospendere l’efficacia del proprio provvedimento che abbia formato oggetto
d’impugnazione, ritiene tuttavia il Collegio che l’impugnazione proposta
dall’Attanasio sia comunque inammissibile.
2.

Al riguardo va infatti preliminarmente rilevato, che secondo l’ormai

costante giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi inammissibile il ricorso
per cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di
sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a comportamenti
dell’Amministrazione penitenziaria che non incidono sui diritti soggettivi del

255489; Sez. 1, n. 21704 del 21/05/2008, dep. 29/05/2008, Renna, Rv.
239885).
2.1 Ed invero, premesso che nel caso di specie i diritti del detenuto risultano
aver già trovato riconoscimento e tutela nell’ordinanza 7 ottobre 2013, deve in
effetti escludersi che la circostanza che l’Amministrazione penitenziaria non
avesse ancora provveduto ad adeguarsi a quanto stabilito in detto
provvedimento, per altro a distanza di solo pochi giorni dalla sua deliberazione,
possa integrare una effettiva rilevante violazione dei diritti soggettivi del
detenuto, anche perché, nel caso di specie, diversamente a quanto avvenuto con
riferimento al caso oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del
2013, pure citata dal ricorrente, non risulta che l’Amministrazione, oltre ad
impugnare il provvedimento del magistrato di sorveglianza novarese, abbia
anche dichiarato esplicitamente di non volervi ottemperare, dovendo per altro
comunque riconoscersi, in effetti, al Ministro della giustizia, un potere
discrezionale in merito alla regolamentazione del regime speciale di detenzione
di cui all’art. 41 bis Ord. Pen. ed alle modalità di esecuzione delle sanzioni
disciplinari; fermo restando, per altro, in caso di ingiustificato e protratto ritardo
nell’adeguamento dell’amministrazione ai provvedimenti giurisdizionali,
l’attivazione, se del caso, di un procedimento per la fissazione di un termine
congruo per ottemperare a quanto ivi stabilito.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di
esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente
determinabile in € 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di—cfre”rtrik-irl „o1 r a delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 lugl 118014■.NC’t7.1-1-S t’;”

Sezione VRI ~mio

detenuto (Sez. 7, n. 23377 del 12/12/2012, dep. 30/05/2013, Aparo, Rv,

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