Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43671 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43671 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARUSO GIUSEPPE N. IL 26/10/1974
avverso la sentenza n. 6024/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 23 aprile 2008 dal locale Tribunale, appellata da CARUSO Giuseppe, dichiarato responsabile
del delitto di lesioni personale aggravate, commesso il 27 settembre 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato ribadendo la propria denuncia di nullità dell’udienza
preliminare e degli atti conseguenti per omesso avviso all’imputato legittimamente impedito della data del rinvio nonché deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
Ha depositato memoria la parte civile evidenziando l’inammissibilità del ricorso.
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, trattandosi di nullità a regime intermedio in quanto non concernente la prima citazione
dell’imputato all’udienza, non oggetto di discussione, mentre l’omissione de qua sarebbe stata da
rilevare all’udienza successiva.
Anche le censure prospettate con il secondo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e
già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, i giudici del merito hanno ineccepibilmente osservato che la prova del
fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è
adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla documentazione medica delle lesioni riportate dal VENTIMIGLIA.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#, oltre alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile VENTIMIGLIA Marco che liquida in
complessivi E. 800,00#, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma i 7 giugno 2013.

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