Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43670 del 12/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43670 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIULIANI RAFFAELE N. IL 25/04/1954
avverso l’ordinanza n. 792/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
19/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/06/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Roberto ANIELLO, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente, l’avv. Giovanni CANTELLI ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 marzo 2015 il Tribunale dì Napoli, sezione riesame, ha confermato
l’ordinanza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 28 gennaio 2015,

danno di Raffaele GIULIANI, imputato di associazione per delinquere ex art. 416 bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori ed
affidato ad un unico ed articolato motivo, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e
vizio di motivazione in relazione sia al quadro indiziario che alle esigenze cautelari.
2.1. Nel ricorso viene censurata l’ordinanza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto
dei motivi dedotti con l’atto di appello in relazione alla necessità di rivalutare il quadro
indiziario in conseguenza di quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale e in particolare dalle
dichiarazioni rese dal teste Giuseppe Gola, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia.
2.2. Il ricorrente si duole anche della omessa motivazione in ordine alle esigenze di
cautela, rappresentando una serie di motivi anche attinenti al proprio stato dì salute e alla
idoneità di una misura meno afflittiva, quali gli arresti domiciliari in una località al di fuori della
Regione Campania.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il Tribunale ha assolto all’obbligo di motivazione, anche nella parte in cui ha fatto
riferimento “per relationem” all’ordinanza genetica e a quella appellata, in quanto non si è
limitato al mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, ma ha
valutato le doglianze contenute nella richiesta di appello (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014,
Ferrante, Rv. 259111; Sez. 1, n. 43464 del 01/10/2004, Perazzolo, Rv. 231022).
In particolare il Tribunale, con argomentazioni esaurienti ed esenti da vizi logici, ha escluso che
le risultanze processuali indicate dall’appellante possano ritenersi “nuovi fatti” idonei a
modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze
cautelari.
Peraltro, i rilievi proposti nell’interesse del ricorrente in questa sede sono in effetti finalizzati ad
ottenere una rivalutazione degli elementi ritenuti sussistenti per configurare il grave quadro
indiziario.
A questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla
luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla
legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del controllo demandato alla
Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione
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aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere in

di merito.
Peraltro, riguardo l’impugnazione dei provvedimenti adottati in materia di misure cautelari,
l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere
di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive e, quindi, delle esigenze cautelari e delle
misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed
insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251760).
Nel caso in esame il provvedimento impugnato risponde ad entrambi i suddetti requisiti.
2. Il secondo motivo non risulta proposto con l’atto di appello e, in tal senso, va ricordato che
non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il
giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua
cognizione (ex multis, Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, rv. 261029; Sez. 2, n. 22362
del 19 aprile 2013).
Si rileva, comunque, che il Tribunale ha reso anche esaustiva e logica motivazione sulla
permanenza di esigenze cautelari, evidenziando la “caratura” e lo “spessore criminale” del
GIULIANI, desumibile, oltre che dai fatti per cui è processo, anche dai precedenti penali e dalle
ragioni sottostanti la sottoposizione al regime detentivo di cui all’art. 41 bis 0.P..
Tali elementi indubbiamente si pongono in contrasto con la circostanza che il GIULIANI abbia
rescisso i suoi legami con l’associazione per delinquere di stampo mafioso di cui alle
imputazioni di cui risponde.
Giova, in proposito, richiamare i principi affermati dalla prevalente e condivisibile
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, “in tema di custodia cautelare in carcere
applicata nei confronti dell’indagato del delitto d’associazione di tipo mafioso, l’art. 275,
comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere
superata solo quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con
l’organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l’esclusivo
onere di dare atto dell’inesistenza d’elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che
la prova contraria, costituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle
esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso
in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a
fornire il suo contributo all’organizzazione per conto della quale ha operato, con la
conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la
2

Tribunale del riesame o dell’appello.

presunzione di pericolosità”. (Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041 ; Sez. 2,
n. 305 del 15/12/2006, Comisso, Rv. 235367; altre pronunzie conformi: n. 755 del 1995 Rv.
201598, n. 48430 del 2004 Rv. 231281, n. 45525 del 2005 Rv. 232781, n. 305 del 2007 Rv.
235367).
Il diverso e minoritario orientamento (Sez. 1, Sentenza n. 43572 del 06/11/2002, Rv.
223108), secondo il quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione di
pericolosità sociale che può essere vinta non solo in presenza della prova dell’avvenuta

elementi che fanno ragionevolmente escludere la pericolosità dell’indagato, sembra
definitivamente superato proprio dal tenore dell’art. 275 cod. proc. pen. come modificato dalla
recente legge n. 47/2015, nel quale si richiama espressamente la fattispecie di cui all’art. 416
bis cod. pen. tra i casi in cui continua ad operare la presunzione assoluta di adeguatezza della
sola custodia in carcere.
Non va infine trascurato che, <> (Sez. 6, n. 1810 del 30/04/1996, Carnana, Rv. 205769).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2015

definitiva rescissione del vincolo associativo, ma anche nell’ipotesi in cui coesistano specifici

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