Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43669 del 17/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 43669 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA SANTO N. IL 13/12/1958
avverso la sentenza n. 3688/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 17/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova, esclusa l’aggravante ex art. 625, n. 7,
c.p. e ridotta la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 24 settembre 2009 dal
Tribunale di Chiavari, appellata da BEVILACQUA Santo, dichiarato responsabile a seguito di
giudizio abbreviato del delitto di furto aggravato, commesso il 23 settembre 2009.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo nullità per la celebrazione del giudizio camerale di appello nonostante il difensore avesse dichiarato di partecipare all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria; difetto di motivazione sulla mancata valutazione di prevalenza
delle attenuanti.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato quanto alla
questione processuale avendo la Corte di merito respinto l’istanza di rinvio con corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’istituto dell’impedimento a comparire del
difensore, previsto dall’art. 420-ter cod. proc. pen. in relazione all’udienza preliminare, non e’ applicabile al giudizio camerale di appello che sul punto resta disciplinato dall’art. 127 stesso codice, espressamente richiamato dal successivo art. 599, commi primo e secondo, secondo i quali il
rinvio dell’udienza camerale e’ possibile solo se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato
che abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia manifestato la volontà di comparire (sez. IV, n. 20576 del 17 marzo 2005 Rv. 231360, e succ conformi: Rv. 234451; Rv.
234726; Rv. 237792; Rv. 240901; Rv. 248435)
Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di
merito, ad essa sottratte, è anche il secondo motivo sulla prevalenza delle attenuanti. Del tutto
legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento della prevalenza
delle attenuanti i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, trattandosi di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini degli artt. 62-bis e 69 C.P.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2013.

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