Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43667 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43667 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAGLIOTI CATERINA N. IL 06/01/1982
avverso l’ordinanza n. 405/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/05/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Paola FILIPPI, ha concluso chiedendo
la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente, l’avv. Vincenzo STRAZZULLO ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2014 il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal

2014, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Caterina CAGLIOTI, indagata per il reato di associazione per delinquere
di stampo mafioso.
Il Tribunale, con la suddetta ordinanza, ha applicato la misura della custodia cautelare in
carcere.

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore, viene proposto ricorso nell’interesse della CAGLIOTI
con il quale è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. e 273
cod. proc. pen.
Il quadro indiziario cui ha fatto riferimento il Tribunale è lo stesso per il quale la CAGLIOTI era
stata sottoposta in precedenza a misura cautelare degli arresti domiciliari per detenzione di
armi aggravato dall’art. 7 legge 203/91.
In relazione a tale reato la CAGLIOTI era stata condannata in primo grado, ma -secondo la
stessa ricorrente- gli elementi in base ai quali è stata ritenuta la sua responsabilità non
proverebbero affatto la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa contestata, così
come ritenuto dal G.I.P.
Le dichiarazioni rese dai collaboratori Patania Loredana e Bono Daniele sono le stesse utilizzate
nel procedimento penale sopra indicato e il G.I.P. non aveva ritenuto di accogliere la richiesta
di misura cautelare in carcere, evidenziando che la conoscenza da parte della CAGLIOTI
dell’attività illecita posta in essere dal marito Nazzareno Patania non poteva essere considerata
prova dell’inserimento della indagata nel sodalizio di tipo mafioso, non essendovi elementi che
comprovino la partecipazione in rapporto stabile ed organico nel tessuto organizzativo del
suddetto sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze formulate sono infatti del tutto scollegate dalle argomentazioni della ordinanza

impugnata e peraltro finalizzate ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze delle
indagini, sulle quali la Corte territoriale ha esaustivamente e logicamente motivato.

2

Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 17 aprile

Va a tal proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità
dei motivi deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013 – dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 18.9.1997 – 13.1.1998, n.

3608, p.m. in proc. Tizzani e altri, rv. 207389).

2. A questa Corte, peraltro, non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti
neppure alla luce del nuovo testo dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica
normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura del
controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito.
Con specifico riferimento all’impugnazione dei provvedimenti adottati in materia di misure
cautelari, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli
elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né
alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato e, quindi,
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto
impugnato al fine di verificare che esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere
positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1)
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza
di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del
provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251760).
Il vaglio sulla motivazione delle ordinanze relative ai provvedimenti restrittivi della libertà
personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica
dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo,
stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli
apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la
concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata,
coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della
motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del
provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della
3

256, rv. 210157; Sez. 5, 27.1.2005 -25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Sez. 5, 12.12.1996, n.

razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano,
Rv. 251761).
Inoltre, non si deve dimenticare che nel caso in esame la valutazione da farsi non è quella
della fase dibattimentale; essa investe solo il potere cautelare dell’autorità giudiziaria, per cui
la valutazione degli indizi di colpevolezza deve essere condotta con minor rigore rispetto a
quella propria del giudizio di condanna. Trattasi di affermazione che trova la sua fonte
normativa nell’articolo 273 del codice di procedura penale che, al comma 1 bis, richiama i

qualificazione degli indizi (non solo gravi, ma anche precisi e concordanti). Anche questa
Sezione (Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511) ha avuto modo di
evidenziare che in tema di misure cautelari personali la nozione di “gravi indizi di colpevolezza”
di cui all’art. 273 cod.proc.pen. non si atteggia allo stesso modo del termine “indizi” inteso
quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta a
indicare la “prova logica o indiretta”, ossia quel fatto certo connotato da particolari
caratteristiche (art. 192, comma 2, cod.proc.pen.) che consente di risalire a un fatto incerto
attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare è, quindi,
sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata
probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli.

3. Fatte queste premesse di ordine generale, come si è visto le censure mosse dalla ricorrente
attengono essenzialmente al giudizio rappresentativo dei fatti che hanno comportato l’adozione
della misura cautelare in suo danno e sollecitano una revisione del giudizio di gravità indiziaria
al giudice di legittimità.
Peraltro, la motivazione del provvedimento impugnato possiede una stringente e completa
capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità.

4. In ragione dei suesposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la
ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al pagamento di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015
Ilgsgliere estensore

Il Presidente

commi 3 e 4 dell’articolo 192 e non invece il comma 2, che richiede una particolare

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