Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 43666 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 43666 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIAMMETTA ALFONSO N. IL 21/11/1972
avverso l’ordinanza n. 2384/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
14/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/05/2015

udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con ordinanza in data 14.1.2015 rigettava
l’appello proposto da Fiannmetta Alfonso avverso l’ordinanza con la
quale la Corte d’Appello di Catania aveva a sua volta respinto l’istanza
di scarcerazione per scadenza dei termini di durata massima di
custodia cautelare in carcere ex art. 303, comma 4, c.p.p. pari a

1.1. Rilevava, in particolare, il Tribunale che non era decorso né il
termine di fase del giudizio di appello, né il termine massimo di custodia
cautelare ex art. 303, comma 4, lett. b) c.p.p., pari a quattro anni
decorrente dall’applicazione della misura, atteso che a tale termine
andava aggiunto il periodo di sospensione dei termini di cui
all’ordinanza del 3.7.2013, sino alla sentenza emessa il 10.9.2014, pari
ad anni uno, mesi due e giorni sette, oltre al periodo di 180 giorni
riservato per il deposito delle motivazioni delle sentenze di entrambi i
gradi di giudizio e, infine, l’ulteriore periodo di sospensione di gg. 90,
disposta con ordinanza del 3.12.2014, giusta autorizzazione del
Presidente della Corte, ai sensi dell’art. 154 disp. att. c.p.p., del
27.11.2014 e, quindi, in totale di cinque anni e oltre undici mesi dalla
data di esecuzione dell’ordinanza cautelare.
2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Fiammetta,
lamentando la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma lett.
b), c) ed e) c.p.p., atteso che la lettera dell’art. 304 co. 2 c.p.p. non
sembra consentire l’applicazione dell’istituto della sospensione al
giudizio di appello, neppure in caso di procedimenti legati alla
criminalità organizzata particolarmente complessi, se non limitatamente
al periodo di stesura delle motivazioni; in particolare, appare chiaro, dal
tenore dell’art. 304/2 c.p.p., che la sospensione è giustificata solo dalla
particolare complessità del dibattimento e dei giudizi abbreviati, non
potendosi dare luogo ad alcuna applicazione analogica, fuori dai casi
specificatamente consentiti anche al giudizio di appello; a sostegno della
tesi sostenuta depongono considerazioni di interpretazione letterale ed,
in particolare, l’uso del disgiuntivo “o” e non della congiunzione “e”,
sicchè è evidente che il legislatore ha previsto la sospensione in
ciascuna delle situazioni date, per cui il riferimento “durante il tempo in
cui sono tenute le udienze” resta circoscritto ai dibattimenti ed ai giudizi
abbreviati che, per loro natura, ineriscono solo al primo grado;
1

quattro anni, decorrenti dalla data del suo arresto (3.11.2010).

erroneamente, dunque, sono stati sommati ai termini di fase, il periodo
pari ad anni uno mesi due e gg 7, laddove il termine di fase pari ad un
anno e mesi sei scadeva il 21.3.2014; inoltre, privo di sostanziale
motivazione è anche il rigetto dell’appello, relativo alla determinazione
dei periodi da considerare nella sospensione, essendo stato evidenziato
con l’appello che il

“tempo in cui sono tenute le udienze”, stante

l’eccezionalità dell’istituto e l’interpretazione costituzionalmente
orientata, oltre che alle esigenze di prevedibilità-correlate ai principio di

non all’intero periodo intercorrente tra la prima e l’ultima udienza,
essendo in proposito dirimente il riferimento al termine “udienze” nel
senso di ricomprendere nella sospensione solo i singoli giorni di
udienza; ne deriva che, stante che nel procedimento di appello sono
state tenute 30 udienze, salvi più esatti conteggi, solo in relazione a tali
periodi il termine di fase può ritenersi sospeso, sicchè è scaduto il
21.4.2014; il Tribunale, nel respingere le deduzioni difensive, si è
limitato a richiamare la sentenza della S.C. n. 1072/1998, ma l’approdo
cui è pervenuta tale sentenza non appare condivisibile, soprattutto alla
luce della giurisprudenza comunitaria e dei principi di accessibilità e
prevedibilità correlati al principio di legalità dell’art. 7 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto.
1.Va premesso che nel caso in esame non risultano controverse le
circostanze che per i reati ritenuti in sentenza di associazione mafiosa,
tentata estorsione e intestazione fittizia di beni, per i quali l’imputato ha
riportato condanna il legislatore prevede pene edittali superiori a dieci
anni e che, ai sensi dell’art. 303 comma 4 c.p.p., nel caso di reati puniti
con pena edittale superiore a dieci anni il termine di durata massima di
custodia cautelare è pari a quattro anni.
2. Il ricorrente contesta che nella fattispecie in esame possa
aggiungersi al termine di quattro anni la sospensione dei termini di
durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell’art.
304/2 c.p.p. dalla Corte territoriale, con ordinanza del 03.07.2013, per
il tempo delle udienze sino alla sentenza emessa il 10.09.2014, in
considerazione innanzitutto del fatto che tale disposizione normativa
non si applica al giudizio di appello, ma tale deduzione è completamente
destituita di fondamento. Ed invero, a prescindere dal rilievo che
l’imputato avrebbe dovuto impugnare ai sensi dell’art. 304/3 c.p.p. la
disposta sospensione e non dolersi di essa surrettiziamente in questa
2

legalità di cui all’art. 7 CEDU, non può che riferirsi alle singole udienze e

sede sotto il versante del suo illegittimo computo nell’ambito della
durata massima della custodia cautelare- in ogni caso, la deduzione
secondo la quale in appello non si applicherebbe il disposto di cui all’art.
304/2 c.p.p. non trova alcun fondamento, né letterale, né logico. Ed
invero, il riferimento contenuto nell’art. 304/2 c.p.p. -affinchè possa
operare la sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare per i reati di cui all’art. 407 c.p.p..- ai “dibattimenti” o
“giudizi abbreviati” particolarmente complessi, non legittima in alcun

giudizi di primo grado, celebrandosi il dibattimento anche in appello ai
sensi dell’art. 602 c.p.p.. In ogni caso, appare significativa la
precisazione contenuta nella medesima disposizione al giudizio di primo
grado, od al giudizio sulle impugnazioni, con evidente equiparazione dei
due gradi, quanto all’applicazione della disciplina. In una pronuncia di
questa Corte è stato condivisibilmente evidenziato che il testo dell’art.
304, comma 2, è tale da far ritenere che la legge richieda, per la
sospensione dei termini, sia nel giudizio di primo grado, sia nel giudizio
di impugnazione, la sola condizione della particolare complessità dei
dibattimenti (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014), null’altro.
3.Per quanto concerne, poi, la deduzione, secondo cui la sospensione
opera per il “tempo in cui sono tenute le udienze”, da interpretarsi nel
senso che opera con riguardo alle singole udienze e non all’intero
periodo intercorrente tra la prima e l’ultima udienza, essendo in
proposito dirimente il riferimento al termine “udienze” e, quindi, ai
singoli giorni, è sufficiente richiamare in proposito i principi
costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la sospensione
dei termini della custodia cautelare, disposta ai sensi dell’art. 304
comma 2 c.p.p. per i dibattimenti particolarmente complessi,
concernenti i reati tra quelli indicati nell’art. 407 comma 2, lett. a)
c.p.p., riguarda non solo i giorni di udienza e quelli di deliberazione della
sentenza, ma anche i relativi intervalli temporali
(Sez. 6, n. 34693 del 16/07/2008). Si tratta di un orientamento
interpretativo che è stato affermato da due pronunce delle Sezioni unite
di questa Corte (del 10 ottobre 1991, n. 20, Alleruzzo e del 19 giugno
1996, 2 n. 17, Puglia), e ribadito da numerose sentenze delle Sezioni
semplici (tra le tante, Sez. I, 12 marzo 1996, n. 1596, Piserchia; Sez. I,
25 settembre 1997, n. 5302, Cucinelli; Sez. I, 20 aprile 1999, n. 3102,
RG. in proc. Brandonisio).

3

modo a ritenere che la disposizione in questione sia limitata ai soli

3.1. In particolare, con la sentenza delle S.U. n. 17/96 è stato messo
in risalto come il secondo comma dell’art. 304 c.p.p. costituisca una
nuova causa di sospensione, dipendente dalla particolare complessità del
dibattimento, la cui ratio risiede nella specifica finalità di adeguare la
durata della custodia cautelare, nella fase del dibattimento,

“alle

esigenze dei processi contro la criminalità organizzata ed alla
complessità che ad essi fisiologicamente si ricollega”. Tale conclusione
trova, del resto, preciso e concludente riscontro nel testo del secondo

modellare un istituto comune a quello previsto dal primo comma dello
stesso art. 304 e si è voluto configurare una ulteriore ipotesi di
sospensione per i dibattimenti particolarmente complessi, come è
esplicitamente precisato nella relazione al progetto definitivo. Da ciò
deve trarsi l’ovvia conseguenza che, trattandosi di una situazione
processuale, regolata in aggiunta a quella indicata nel primo comma, la
sospensione dei termini di custodia cautelare non è limitata ai soli giorni
di udienza, ma si estende all’intero periodo, inclusi í c.d. “tempi morti”,
per il quale dura la causa che l’ha determinata, come, appunto, non si è
mai posto in dubbio per le ipotesi di sospensione disciplinate dal primo
comma, in cui risulta adoperata, non a caso, l’identica parola “tempo”
per designare l’intero arco cronologico per il quale si protrae la durata
della sospensione. L’ipotesi del secondo comma dell’art.304 c.p.p risulta
radicalmente differenziata da quella del quarto comma dell’art.297,
rivelando in modo non equivoco, che si tratta di istituti nettamente
distinti, tanto sul piano dei presupposti quanto su quello degli effetti.
D’altra parte, con la soppressione dal testo del quarto comma
dell’art.297 c.p.p. dell’inciso “salvo quanto disposto dall’art.304, comma
2”, l’art.12, comma 2 della legge 332/95 ha preso atto che le due norme
riguardano istituti del tutto indipendenti, l’uno dall’altro, regolando la
prima il criterio di computo dei termini di fase della custodia cautelare,
mediante il loro congelamento nei giorni delle udienze e di deliberazione
della sentenza, e la seconda la sospensione dei termini di fase e
complessivi per un periodo continuativo che comprende anche gli
intervalli tra un’udienza e l’altra.
3.2. Le S.U. di questa Corte- è importante segnalare- hanno messo in
risalto proprio che la disciplina del secondo comma dell’art. 304 c.p.p.,
così interpretata, si presenta immune da censure di incostituzionalità o
più in generale di violazione del bene della libertà personale
dell’imputato, atteso che, una volta disposta la sospensione prevista dal

comma dell’art.304, in cui, con l’uso dell’avverbio “altresì” si è inteso

secondo comma dell’art.304, il numero dei rinvii e gli intervalli tra le
udienze devono essere rigidamente correlati agli specifici fattori obiettivi
che costituiscono la causa giustificativa del provvedimento sospensivo
con la conseguenza che, essendo appunto in discussione il bene della
libertà personale dell’imputato, i rinvii devono essere strettamente
modulati alle peculiari esigenze processuali che hanno reso inevitabile il
superamento dei termini ordinari della custodia cautelare fissati
dall’art.303 c.p.p.

pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1ler disp. att. c.p.p.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
comma 1 ter disp.att. c.p.p.
Così deciso il 22.5.2014

4. Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente condannato al

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